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Opposizione a decreto di irricevibilità della domanda diretta di protezione speciale: la Questura di Treviso non può rifiutare la ricezione dell’istanza

Tribunale di Venezia, decreto del 3 giugno 2021

Foto: Andrea Panico

Allineandosi a due recentissime decisioni dei tribunali di Bologna e Napoli, anche il Tribunale di Venezia disapplica l’incomprensibile circolare 19.03.2021 n. 400 del Ministero dell’Interno, che ha dato alle Questure l’indicazione di rifiutare anche solo la ricezione di domande dirette di protezione speciale ai sensi del novellato art. 19 del Testo Unico.

Accogliendo un ricorso cautelare avverso un decreto di irricevibilità della domanda di protezione speciale presentata da una cittadina beninese madre di quattro figli piccoli, in Italia dal 2015, coniugata e che alla scadenza di un primo permesso di soggiorno per protezione umanitaria si era vista rifiutare il rinnovo del medesimo per effetto dell’entrata in vigore del ”Decreto Salvini”, il Tribunale lagunare afferma che:

Quanto al fumus boni iuris, occorre rilevare che l’art. 19, co. 1.2., d.lgs 286/98 recita: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.

L’interpretazione letterale del secondo periodo della suddetta disposizione induce a ritenere che nelle ipotesi in cui sia presentata una domanda di permesso di soggiorno a qualsiasi titolo, ivi incluso il permesso di soggiorno per protezione speciale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell’art. 19 citato,il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia il relativo permesso. Invero, l’interpretazione restrittiva adottata dalla Questura di Treviso nel provvedimento impugnato, laddove richiede che, ai sensi del secondo periodo di tale disposizione normativa, il Questore possa rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale, solo in caso di previa domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad esempio studio, lavoro ecc), introduce nel dettato normativo la locuzione “ad altro titolo”, non prevista dalla norma in esame.

(…) e per l’effetto, e inaudita altera parte

accerta il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/90 e ordina alla Questura di Treviso di voler ricevere la medesima istanza di protezione speciale e di dar corso ad ogni conseguente adempimento”, fissando successiva udienza per la comparizione delle parti.

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Tribunale di Venezia, decreto del 3 giugno 2021
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L’ 8 giugno 2021 anche il marito della ricorrente ha ottenuto analogo accoglimento da altro Giudice del tribunale di Venezia.

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Tribunale di Venezia, decreto del 8 giugno 2021

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