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Irregolarità del soggiorno e non ottemperanza all’allontanamento per espulsione: assolto perché «il fatto non sussiste»

Tribunale di Rieti, sentenza del 7 agosto 2021

Il seguito di una vicenda davvero aberrante subita per diverso tempo da un ragazzo di appena 20 anni che era venuto in Italia solo per motivi di turismo. Si tratta di un cittadino albanese che aveva già subito l’espulsione con trattenimento presso il CPR ed un procedimento penale (qui la decisione dell’annullamento del decreto del GdP di Rieti).

In primo luogo, il GdP di Bari non aveva convalidato il trattenimento poiché i provvedimenti espulsivi erano stati adottati in violazione dell’art. 13, comma 7 del D.Lgs. n. 286/98 e non era stata concessa la partenza volontaria nonostante egli avesse la disponibilità di una abitazione e di avere un lavoro, tutto in violazione anche della direttiva rimpatri.
In secondo, Il GDP di Rieti per i medesimi motivi aveva annullato il decreto di espulsione.

Ma nonostante il cittadino albanese avesse ottenuto la libertà dal CPR e l’annullamento del decreto di espulsione perché non conosceva la lingua italiana e vi era prova certa in atti, veniva imputato e processato per violazione dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98.

Il Tribunale Penale di Rieti esaminando tutti gli atti prodotti a difesa assolveva l’imputato con la formula “il fatto non sussiste” proprio perché le risultanze istruttorie non permettevano di ritenere provata la responsabilità penale dell’imputato: viceversa risultava provato con documentazione versata in atti che l’imputato, al momento del rintraccio, non risultava comprendere la lingua italiana e non vi era la prova che avesse effettivamente compreso la richiesta avanzata dagli agenti nel corso del controllo.

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Tribunale di Rieti, sentenza del 7 agosto 2021

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