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Non convalida del trattenimento nel CPR: la domanda di asilo è stata erroneamente giudicata infondata

Giudice di Pace di Gorizia, provvedimento del 12 novembre 2021

CPR di Gradisca D'Isonzo (FVG)

Nota al provvedimento del Giudice di Pace di Gorizia che non convalidava la proroga del trattenimento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo ex art. 19, ultimo periodo, Regolamento 604/2013.

Il provvedimento è di particolare interesse poiché il Giudice onorario presso il CPR di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), valorizzando la tesi difensiva, valutava la domanda di protezione internazionale presentata al reingresso in Italia dopo il precedente rimpatrio forzoso in Nigeria come prima istanza.

Il ricorrente, infatti, al momento del rientro sul territorio nazionale, tramite la frontiera di Catania, avanzava nuova istanza di asilo che la questura di Ferrara, riteneva essere ipotesi di domanda reiterata. 

Così procedendo anche la Commissione Territoriale di Ancona rigettava la richiesta considerandola manifestamente infondata in assenza degli elementi nuovi previsti dall’art. 29 D.Lgs 25/2008. In sede di ricorso, il Tribunale del Capoluogo marchigiano non si ravvedeva dell’errore e comunque non disponeva la sospensiva sì da determinare in capo al ricorrente la perdita dell’autorizzazione al soggiorno in Italia.

Dunque, per l’effetto della inesatta valutazione dell’istanza, l’Interessato era raggiunto da due decreti espulsivi, l’ultimo dei quali ne disponeva il trattenimento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo.

Così, si evidenziava in sede di udienza di proroga del termine di detenzione amministrativa come l’art. 19, ultimo periodo del Regolamento 604/2013 (cd. Dublino III) stabilisca cheLa domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domandae dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente“.

Si è rilevato allora l’illegittimità della detenzione amministrativa in essere e la necessità che questa venisse immediatamente interrotta.

In ragione di ciò la Giudice di Pace di Gorizia non convalidava il trattenimento nel CPR e disponeva la liberazione del trattenuto


Si ringraziano per la segnalazione e la nota gli avvocati Massimo Cipolla e Giuseppe Dardari.