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L’importanza di addurre nuovi elementi nella domanda reiterata

Tribunale di Venezia, ordinanza del 28 ottobre 2021

La così detta “domanda reiterata” è sempre più uno strumento utilizzato dai richiedenti asilo che hanno avuto difficoltà di vario genere, ed è spesso l’unica soluzione che si prospetta vista la cronica insufficienza del sistema di accoglienza italiano. E’ quindi fondamentale presentarla correttamente.

Di seguito una sintesi delle motivazioni redatte dal giudice:

Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento con il quale la Commissione resistente ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione di protezione internazionale da lui presentata, in quanto reiterata senza la produzione di elementi nuovi dopo un primo provvedimento di diniego

Nel merito, va ricordato che la normativa comunitaria e nazionale prevedono un regime particolare per le domande di protezione internazionale che siano “reiterate” dopo un primo provvedimento di diniego. La Sezione IV del Capo III della Direttiva n. 2013/32/UE (c.d. “direttiva procedure”) prevede che tali domande siano sottoposte ad un esame preliminare di ammissibilità “per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale” (art. 40, paragrafo 2).

Nel caso in cui siano dedotti “elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale”, la domanda viene sottoposta ad un ulteriore esame nel merito, secondo i principi fondamentali e le garanzie previste dal Capo II della direttiva, tra cui il diritto a rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda e il diritto all’audizione; nondimeno, gli Stati membri possono prevedere che la domanda reiterata sia sottoposta a tale nuovo esame “solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta”, ossia gli elementi nuovi, “in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo” (art. 40, paragrafi 3 e 4).

Laddove, invece, non siano dedotti elementi nuovi e rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, non si procede all’ulteriore esame e la domanda viene considerata “inammissibile” ai sensi dell’art. 33, paragrafo 2, lett. d), della direttiva (art. 40, paragrafo 5).

L’articolata disciplina comunitaria è stata recepita dal legislatore italiano nell’art. 29 del D. Lgs. n. 25/2008, che prevede che la Commissione dichiari inammissibile la domanda e non proceda all’esame nel caso in cui il richiedente abbia “reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, dunque, è dirimente chiarire in cosa consistano gli “elementi nuovi” e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che essi possano consistere “oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale” (Cass. n. 5089/2013).

La reiterazione della domanda, dunque, è ammissibile anche “quando vengano addotti nuovi elementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta, che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove”(cfr. Cass. n. 30033/2019), dovendosivalutare le ragioni per cui la “prospettazione” dei “nuovi presupposti per l’accoglimento” della domanda di protezione “non sia avvenuta contestualmente alla precedente” e procedersi all’esame dell’istanza laddove “tali ragioni appaiano plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente”(cfr. Cass. n. 4522/2015)”.

Nel caso in esame il ricorrente, dunque, non ha prodotto alcun elemento nuovo che supera i dubbi di credibilità sollevati dalla Commissione nel primo provvedimento di diniego, cosicché la valutazione contenuta in quest’ultimo resta ferma e non può essere messa in discussione in questa sede.

Il richiamo alla situazione complessiva della Nigeria non costituisce un elemento “nuovo”.

Per quanto concerne, invece, la documentazione relativa all’attività lavorativa, si osserva che, pur costituendo effettivamente un elemento “nuovo”, in quanto l’attività lavorativa risale agli anni 2019/2021ed è dunque ad un periodo successivo al primo provvedimento di diniego, non è “rilevante” ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, che si fondano su presupposti diversi.

L’elemento, invece, può essere valutato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la cui disciplina è ratione temporis applicabile al caso di specie, discutendosi di un’istanza reiterata presentata anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

Nel caso di specie, l’attività lavorativa prestata dal 2019, con retribuzione netta mensile da ultimo di circa 1.300,00 euro deve ritenersi elemento sufficiente, unitamente alle allegazioni sulla relazione sentimentale in Italia con una donna poi rimasta incinta, al riconoscimento al richiedente di un permesso c.d. speciale, risultano idonea a comprovare il suo effettivo inserimento sociale in Italia.

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Si ringrazia lo studio legale Indorato-Cancemi per la segnalazione.


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