Con decreto cautelare, il Tribunale di Perugia ha sospeso, ai sensi dell’art. 35 bis co 4 d.lgs 25/2008, il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Perugia nei confronti di richiedente cittadino ucraino.
L’art. 35 bis co 3, d.lgs 25/2008 prevede che la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato tranne che nelle ipotesi (art. 35 bis, co 3, lett. d) in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’art. 28 bis, co 2, lett. c), d.lgs 25/2208, ossia richiedente proveniente da Paese designato d’origine sicura ai sensi dell’art. 2 bis.
Quest’ultimo articolo rinvia a decreto del MAECI per l’adozione dell’elenco dei detti paesi. Il decreto 4.10.2019 (in G.U. del 7.10.2019) ha inserito l’Ucraina nel detto elenco 1.
Ne consegue che la mera proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo, ma occorre uno specifico provvedimento di sospensiva da parte del Giudice. Secondo il Tribunale di Perugia, “l’attuale situazione politica dell’Ucraina, in cui è scoppiato un conflitto armato a seguito di invasione da parte della Russia, rende altamente verosimile che al ricorrente competa quanto meno la protezione sussidiaria ex lettera c) e che quindi sia fondata la prognosi di accoglimento della domanda, venendo a subire il ricorrente una grave pregiudizio qualora fosse rimpatriato”.
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Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.
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- L’elenco paesi sicuri è stato aggiornato solo con successivo d.m. il 09.03.2022: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/11/22A01702/sg