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Annullamento espulsione per successiva domanda di regolarizzazione ex art.103 D.L. 34/2020

Giudice di Pace di Milano, decreto dell'8 aprile 2022

Foto di Associazione Rumori Sinistri onlus (Rimini)

Sono da annullarsi le espulsioni amministrative comminate in data antecedente alla domanda di regolarizzazione ex art. 103 D.L. 34/2020. Il provvedimento di espulsione del 02/08/2020 adottato nei confronti del ricorrente è da sospendersi e da annullarsi in virtù della successiva domanda di regolarizzazione, presentata in data 14/08/2020, per la quale il ricorrente è da considerarsi regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.

Dispone infatti il comma 16 dell’art. 103 del D.L. N. 34/2020 che: “All’atto della presentazione della richiesta è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”.

Statuisce poi il comma 11 dell’art. 103 del D.L. N. 34/2020 che: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore … b) per l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio nazionale …”.

Dispone altresì il comma 17 dell’art. 103 del D.L. N. 34/2020 che: “Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.”.

È altresì da considerarsi che, secondo il disposto del comma 10 dell’art. 103 del D.L. N. 34/2020: “Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

E pertanto, essendo stato il ricorrente attinto da un’espulsione ai sensi dell’art. 13 c. 4 e 5 del T.U.I. la domanda di regolarizzazione del medesimo è da considerarsi assolutamente ammissibile e dovendo egli in virtù della medesima considerarsi regolarmente soggiornante è da sospendersi e poi da annullarsi il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti.

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Si ringrazia l’Avv. Giulia Rescia per la segnalazione e il commento.