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Ripristino delle misure di accoglienza: la revoca avvenne senza una ponderata valutazione della situazione

T.A.R. della Campania, sentenza n. 2622 del 19 aprile 2022

Il T.A.R. della Campania accoglie il ricorso contro la revoca delle misure di accoglienza disposte dalla Prefettura di Benevento ai danni di un richiedente protezione internazionale di nazionalità pakistana.

Superando l’orientamento espresso in sede cautelare, ha manifestato condivisione alle doglianze della difesa, circa il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché (soprattutto) all’omessa fase partecipativa prevista dagli artt. 7 e segg. della legge 241/90.

La misura espulsiva adottata dalla Prefettura di Benevento è stata dichiarata illegittima sul presupposto che la stessa P.A. non ha operato un vaglio in sede istruttoria attraverso un approfondito riscontro dei fatti e delle ragioni alla base degli addebiti; legando il tutto a delle “clausole di stile collegate all’urgenza di provvedere”.

In altri termini secondo il TAR, la Prefettura, nel ritenere esistenti i presupposti di celerità che hanno legittimato l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, avrebbe dovuto “…dare contezza, nel provvedimento adottato, dell’urgenza medesima, atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari, con conseguente venir meno di un effetto positivo….”. Il tutto, condannando la medesima P.A. alla refusione delle spese di giudizio.

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Si ringrazia l’Avv. Davide D’Andrea per la segnalazione e il commento.