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Pakistan – L’intera regione posta lungo la line of control si trova in una situazione di conflitto armato interno

Tribunale di Milano, decreto del 23 marzo 2022

Il richiedente asilo nato a Sialkot (Pakistan) aveva proposto opposizione con ricorso ex artt. 35 D. lgs 25/2008 avanti il Tribunale di Milano avverso il diniego della domanda reiterata di protezione internazionale.

Il ricorrente chiedeva la protezione sussidiaria o in subordine la protezione speciale ex artt. 32 co. 3 D.Lgs 25/2008. Il collegio negava la sussistenza dei presupposti di fatto e requisiti giuridici per l’accesso alla protezione maggiore ma riteneva esistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che viene concessa nel caso in cui il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l’esecuzione di una condanna già emessa, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, di correre un pericolo di vita o di incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Con riferimento all’ipotesi di rischio di subire “trattamenti inumani o degradanti” derivanti da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta la popolazione di una determinata zona, ritiene il Tribunale che il ricorrente non corra rischi simili, estranei alla sua vicenda personale.

Al contrario, per quanto attiene il rischio di essere coinvolto all’interno di un conflitto armato generalizzato ex art.14 lett. c) D.lgs 251/2001, ritiene il Tribunale che il legislatore accordi la protezione non nel caso generico di minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi da un conflitto armato ma nella sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile “derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. In particolare, non integra la fattispecie l’esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che l’intero Paese o una parte di esso sia coinvolto in una situazione di violenza generalizzata tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica.

Nella fattispecie, il richiedente proveniva dalla zona di Sialkot, territorio noto per un contesto di violenza derivante da un conflitto armato per il controllo del territorio tra l’India e il Pakistan. Sialkot si trova a pochi chilometri da una linea di controllo (LoC), gestita dai rispettivi eserciti ed è nota per essere una delle zone più militarizzate al mondo.

Le fonti, tra l’altro, evidenziano che la cosiddetta linea di controllo si trova in una situazione di conflitto armato interno tale da porre indiscriminatamente a rischio l’incolumità fisica dei cittadini. Non sussistendo dubbi sulla provenienza del ricorrente né sull’esistenza di un diffuso conflitto armato nella zona di Sialkot, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ha riconosciuto al ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ex art 14, lettera c) del d.lgs 251/2007 ed il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno valido per cinque anni.

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Si ringrazia l’Avv. Elena Vengu per la segnalazione ed il commento.


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