Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Nigeria – Status di rifugiata: la richiedente ha vissuto una esperienza inquadrabile nel fenomeno della tratta di esseri umani

Tribunale di Palermo, decreto del 21 marzo 2023

Foto di archivio

Il Tribunale ha esaminato nel dettaglio i numerosi elementi caratteristici della tratta degli esseri umani, in particolare di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, che sono emersi nei verbali delle audizioni in Commissione e dinanzi al Tribunale ove veniva riascoltata.

La storia riferita viene considerata credibile, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione territoriale; sono inoltre tenuti in considerazione: la provenienza da un contesto socio-economico disagiato, la condizione familiare di emarginazione, l’ulteriore emarginazione subita da parte della famiglia in seguito al rifiuto del matrimonio combinato, l’abbandono da parte del primo marito. Questi elementi rappresentano indicatori previsti dalle linee guida per il riconoscimento delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Nel caso di specie, l’analisi va individualizzata sui numerosi elementi riguardanti il fenomeno delle donne provenienti dal Sud della Nigeria, vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, nonché della concreta possibilità di c.d. re-trafficking al rientro. La natura frammentata e a tratti lacunosa del racconto svolto dalla ricorrente nelle audizioni, corrisponde alla reticenza e alla resistenza che molte vittime presentano riguardo alla narrazione di queste esperienze. Fattori quali l’età, la provenienza da un contesto socio-economico disagiato, la condizione familiare di emarginazione, l’ulteriore emarginazione subita da parte della famiglia in seguito al rifiuto del matrimonio combinato, l’abbandono da parte del primo marito, rappresentano tutte condizioni personali in linea con gli indicatori previsti dalle linee guida.

L’organizzazione del viaggio attraverso contatti vicini alle conoscenze della ricorrente con cui vi sono stati rapporti poco chiari, i numerosi passaggi da persona a persona durante il viaggio, il percorso migratorio attraverso la Libia, le esperienze di vero e proprio sfruttamento vissute durante la permanenza in carcere ed in una connection house, le modalità con cui ha raggiunto l’Italia, costituiscono tutti elementi che, alla luce delle linee guida 1, ricostruiscono una possibile vicenda di tratta.

Anche la mancata restituzione del passaporto, che la ricorrente ha lamentato a fronte del pagamento effettuato, si inquadra tra gli indicatori qualificanti. In particolare l’origine e l’appartenenza etnica della ricorrente in Umunede, Delta State, vanno confrontate con i dati riportati dalle autorità locali che affermano come la percentuale più alta di vittime di tratta di esseri umani intercettate e liberate tra 2019 e 2021 provenissero dalla zona Sud del paese e in particolare dagli stati di Edo, Akwa-Ibom and Delta.
In particolare le vittime provenienti dal Delta State, secondo quanto affermato dalle autorità nigeriane, erano destinate alla tratta trasnazionale ai fini di sfruttamento sessuale 2.

Anche il report di EUAA (EASO), sul traffico di esseri umani provenienti dalla Nigeria a finalità di sfruttamento sessuale, è concorde nel riconoscere in giovani donne provenienti dagli stati del Sud del paese (Edo e Delta) il profilo prevalente delle possibili vittime di tratta. Il report EUAA del 2021 sulla tratta degli esseri umani in Nigeria, richiamando il precedente report EUAA del 2015, ha confermato come le donne continuino a costituire la maggior parte delle vittime di tratta identificate nell’Unione Europea (92%) tra gli anni 2017/2018 3.

Tutti gli aspetti delineati sono d’altronde riscontrabili anche nel Report delle Nazioni Unite sulla tratta nel 2022, nel paragrafo riguardate la Nigeria 4.

Al contrario di quanto affermato dalla Commissione, non si può evincere da singoli elementi – quali la mancanza di un giuramento Juju, la partenza in compagnia di una amica e la mancanza di contatti con gli attori che ne avevano organizzato l’espatrio – che la ricorrente abbia scelto di partire esprimendo una libera scelta, costituendo gli ultimi due aspetti anzi degli indicatori di una possibile vicenda ascrivibile al fenomeno.

La mancanza di un giuramento juju al momento della partenza è in linea con quanto riportato da EUAA, in particolare riguardo le ragazze cristiane, come la ricorrente, che rifiuterebbero di prestarsi a riti tradizionali 5.
Il report del Dipartimento di Stato degli Stati Unit (USDOS) rileva che “Le donne e le ragazze nigeriane sono vittime di tratta ai fini sessuali in Nigeria ed in tutta Europa, in Paesi quali Francia, Italia, Spagna, Austria e Russia; nel 2017, un’organizzazione internazionale ha stimato che l’80% di tutte le donne migranti nigeriane in Italia siano o diventeranno vittime della tratta sessuale6.

Dunque è possibile ritenere che la ricorrente sia stata vittima di tratta, e quindi procedere alla valutazione del rischio in caso di ritorno in Nigeria, anche alla luce di quanto affermato chiaramente dalla Corte di Cassazione Sez. 1 ordinanza n. 676 del 12/01/2022, secondo cui “E’ compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere”, nel caso di specie, in caso di rientro della ricorrente in Nigeria, sussiste un rischio concreto riguardante due ordini di ulteriori atti lesivi: la stigmatizzazione e il re-trafficking.

In merito alla stigmatizzazione si deve tenere conto che secondo quanto affermato da EUAA nel report del 2015 le vittime di tratta che rientrano in Nigeria senza aver acquistato una consistente stabilità economica, e in particolare se affette da problemi di salute, come allegato dalla ricorrente, subiscono una pesante stigmatizzazione sociale. Pur all’interno di situazioni variegate riguardo al reinserimento nelle società di provenienza le COI sottolineano come in molti casi vittime di tratta provenienti da situazioni socio-familiari già precarie fossero ulteriormente emarginate, andando incontro a un impoverimento e a difficoltà economiche maggiori di quelle vissute prima della partenza. Il reinserimento è ancora più difficile quando le vittime di tratta siano fuori dal paese da parecchio tempo, essendo prive di riferimenti e avendo perso la rete relazionale in cui sono cresciute, ovvero in casi come quello della ricorrente che afferma di avere lasciato il paese nel 2016 7.

Si ritiene che le donne già vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale corrano un alto rischio di violenze sessuali o di altro tipo, di sfruttamento e di subire minacce 8. Uno dei rischi specifici e maggiori in casi del genere è che la discriminazione socio-familiare e la condizione di vulnerabilità economica spingano le donne a cadere nuovamente nel network dei trafficanti, venendo nuovamente spinte a contrarre un debito al fine di potersi recare in Europa per essere sfruttate sessualmente.

In merito al re-trafficking, il sopraccitato report EUAA del 2015 riporta che “Molte delle vittime rimpatriate in Nigeria cercano di tornare in Europa prima possibile. In qualche caso lo fanno di propria iniziativa, in altri subiscono pressioni o coercizioni da parte del trafficante o della madame a cui spesso non hanno finito di ripagare il debito, oppure da parte della loro stessa famiglia, delusa dal fatto che le vittime non hanno corrisposto alle loro aspettative di conquista dell’agiatezza”. Inoltre, secondo un report del Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi per quanto la prevalenza di atti diretti di ritorsione da parte dei network di trafficanti verso le vittime che tornino senza aver saldato il debito non sia chiara, un alto numero di queste finisce vittima di sfruttamento sessuale e tratta di nuovo. In particolare, si riportano numerosi casi di vittime che dopo essere tornate in Nigeria dall’Italia venivano trafficate nuovamente verso un paese terzo. L’analisi riferisce come numerose fonti attestino che il re-trafficking sarebbe un fenomeno comune. Non è sempre chiaro in quale misura le vittime del re-trafficking siano spinte da minacce dirette quando viaggiano all’estero per una seconda volta per inserirsi nell’industria dello sfruttamento sessuale, e quando invece siano spinte a ciò dalle condizioni di disagio economico e vulnerabilità in cui si ritrovano 9.

Tale rischio è ulteriormente accentuato nei casi in cui la donna non abbia ancora saldato interamente o in parte il debito, e si può ritenere che ciò insieme all’insuccesso economico dell’esperienza di migrazione siano i fattori che incidono maggiormente nella discriminazione sociale e familiare 10.

Per quanto la Nigeria sia uno dei primi Paesi africani ad aver adottato una legislazione anti-tratta, come evidenziato dal Relatore speciale delle Nazioni Unite, sulla tratta di persone le sfide principali sono collegate all’attuazione di tale normativa. A riguardo, gli ostacoli alla concreta applicazione sono principalmente rappresentati dalla mancanza di risorse, formazione ed attrezzature adeguate per i vari uffici pubblici coinvolti nel contrasto alla tratta di persone 11.

Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente, abbia vissuto una esperienza inquadrabile nel fenomeno della tratta trasnazionale di esseri umani e quindi possa essere qualificata come vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale e che la stessa potrebbe andare incontro a ulteriori atti lesivi fondati sul genere, che assumerebbero natura persecutoria.

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.


Vedi le sentenze

  1. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, pp. 50-52, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf.
  2. NAPTIP, Country Data Collection and Analysis on Human Trafficking 2019-2021, https://naptip.gov.ng/downloads/
  3. EUAA, Nigeria Trafficking in Human Beings Country of Origin Information Report, aprile 2021,https://coi.EUAA.europa.eu/administration/EUAA/PLib2021_04_EUAA_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf; EUAA, Nigeria – La tratta a fini sessuali, Ottobre 2015, p. 14 e ss, https://coi.EUAA.europa.eu/administration/EUAA/PLib/BZ0415678ITN.pdf
  4. UNODC, Global Report on Trafficking in Persons – 2022, 24 gennaio2023, https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2023/January/unodc-global-report-on-trafficking-in-persons_-crises-shift-trafficking-patterns-and-hinder-victim-identification.html
  5. EUAA,EUAA, Nigeria – La tratta a fini sessuali, Ottobre 2015, p. 28e ss, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf
  6. USDOS, 2020 Trafficking in Persons Report, 16 giugno 2020, pp. 381-382, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
  7. Human Rights Watch, “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf
  8. DFAT, COUNTRY INFORMATION REPORT NIGERIA, 3 Dicembre 2020, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf
  9. MBZ, Country of origin information report Nigeria, march 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/netherlands/Plib/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf
  10. UK Home Office, Country Policy and Information Note Nigeria : Trafficking of women, Version 6.0 April 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2072500/NGA_CPIN_Trafficking_of_women.pdf
  11. UNHRC, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 7 https://www.ecoi.net/en/file/local/2010691/a_hrc_41_46_add.1_E.pdf