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Accoglienza: l’assenza per una notte dal CAS non può configurarsi come abbandono. Illegittima la drastica misura della revoca

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 13777 del 13 settembre 2023

Photo credit: Giovanna Dimitolo

Il Tar Lazio si pronuncia sua una revoca dell’accoglienza presso un CAS disposta nei confronti di un richiedente asilo. 

Nel caso di specie (e in moltissimi altri casi che stiamo seguendo) al cittadino bengalese, che da poco aveva iniziato a lavorare in un ristorante con turni anche serali, era stato impedito dagli operatori del centro di firmare sul foglio delle presenze del CAS risultando di fatto assente per un giorno, pur essendo al contrario rientrato a dormire nella struttura. Sulla base dell’assenza formale risultante dal foglio firme, il CAS ha inviato una nota alla Prefettura che ha immediatamente disposto la revoca dell’accoglienza, senza neppure una comunicazione di preavviso ex art. 7 L. 241/90 e una garanzia di contraddittorio. Nel provvedimento di revoca l’amministrazione ha giustificato tale misura sulla base del fatto che l’assenza nel centro integrasse l’ipotesi di abbandono, fattispecie per la quale tutt’ora e’ prevista la misura della revoca (art. 23, co. 1, lett. a) d.lgs. 142/2015).

Il Tar Lazio in questa pronuncia non considera che la persona era sempre rientrata a dormire nel centro, ma in ogni caso chiarisce come anche l’ipotesi prospettata dell’assenza per una notte dal centro non possa mai configurarsi come abbandono e quindi non possa in ogni caso giustificare la misura drastica della revoca dell’accoglienza. Nel ragionamento il Tar Lazio riprende chiaramente la distinzione già fatta dal Consiglio di Stato e dal Tar Milano tra abbandono e allontanamento dal centro (quest’ultimo inteso come mera violazione del regolamento del centro di accoglienza) e ribadisce la necessità dell’elemento soggettivo di voler lasciare definitivamente il centro affinché si configuri la prima ipotesi. 

Questo il passaggio rilevante: “Tuttavia, per indirizzo ormai costante, è stato chiarito che la nozione di “abbandono” del centro di accoglienza va tenuta distinta da quella di “allontanamento” (quello che si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché dagli atti risulta che il ricorrente è stato assente esclusivamente il 20.6.2023), atteso che solo nella prima è insito il riferimento implicito a un coefficiente di tipo soggettivo implicante l’intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo “definitivo” del dispositivo di accoglienza (cfr. Consiglio di Stato, III, 13 luglio 2022, n. 5942 ed altro). Nella vicenda in esame, la condotta posta in essere dal ricorrente risulta qualificabile, pertanto, non già come “abbandono”, ma come “allontanamento” e, quindi, come violazione del regolamento del centro di accoglienza, al più rientrante nella fattispecie, a oggi peraltro abrogata, di cui all’art. 23, co. 1, lett. e, che non può più determinare conseguenze espulsive a carico dell’interessato a seguito della novella del 2023 (cfr. d.l. 20/2023, conv. con l. 50/2023, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/33/UE sull’argomento e a quanto specificato dalla CGUE nella sentenza del 12.11.2019, C-233/2018). In sintesi, nella vicenda in oggetto potevano essere applicate solo le misure di “riduzione” della protezione previste dall’art. 23 co. 2 come recentemente novellato”.

E’ stata poi anche evidenziato ad abundantiam la violazione dell’art. 7 l. 241/90 in assenza di ragioni di urgenza tali da poter impedire di comunicare l’avvio del procedimento al ricorrente. 

Ci sembra una pronuncia interessante soprattutto per i numerosissimi casi che ci stanno segnalando di persone alle quali viene revocata d’urgenza l’accoglienza a fronte di pochissime assenze dal centro (o molto spesso più semplicemente di mancata apposizione della firma nei fogli presenza), indice di un utilizzo pretestuoso e illegittimo sempre più frequente dell’ipotesi di abbandono quale fattispecie ancora oggi prevista ai fini della revoca.

Si ringrazia l’avv. Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’avv. Salvatore Fachile e le avv.te Giulia Crescini e Silvia Tripiciano.