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Apertura del conto corrente al richiedente asilo e titolare di protezione: la banca deve cessare la condotta discriminatoria

Tribunale di Imperia, ordinanza del 24 luglio 2023

Il Tribunale di Imperia ordina d’urgenza all’istituto bancario di “cessare la condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente e di aprire un conto corrente di base presso i propri sportelli intestato alla parte ricorrente“.

La ricorrente di nazionalità russa si era vista negare l’apertura del conto nonostante fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno per protezione speciale che le consente di svolgere attività lavorativa e di ottenere il codice fiscale, identificando il diniego come discriminatorio e gravemente pregiudizievole dei suoi diritti costituzionalmente garantiti.

In generale, il richiedente o titolare di protezione speciale privo della possibilità di aprire un conto corrente di base si trova nell’impossibilità concreta di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa. La situazione di estrema indigenza nella quale rischia di trovarsi, a fronte del chiaro dettato normativo per come esplicitato dalle circolari, giustifica l’adozione del provvedimento d’urgenza.

Il Tribunale ha specificato che “la norma, al fine di identificare il cliente nell’ambito di operazioni bancarie, attribuisce rilevanza sia al documento di identità, sia a quello di riconoscimento.

La definizione normativa di tali strumenti è offerta dal D.P.R. n. 445/2000 ed, in particolare, per “documento di riconoscimento” s’intende: “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”. Inoltre, l’art. 4, primo comma, d.lgs. n. 142/15, espressamente prevede che: “Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
Sulla base del suesposto quadro normativo risulta come la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere l’apertura del conto corrente di base“.

Inoltre secondo il Tribunale “A tali conclusioni si perviene altresì valorizzando la nota del 2019 indirizzata dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ai Direttori Generali ed ai responsabili dei vari settori bancari, cui ha fatto seguito una comunicazione di eguale tenore da parte di Poste Italiane.
L’ente, infatti, ponendosi in linea di continuità con il legislatore del 2017, ha affermato non solo la sufficienza del permesso di soggiorno quale documento di riconoscimento valido ai fini dell’apertura del conto, ma anche la ricevuta attestante la richiesta di protezione internazionale rilasciata dalla Questura, in quanto documento recante la fotografia del titolare.

Si ringrazia l’Avv. Sonia Fallico per la segnalazione.