Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Due riconoscimenti di cittadinanza italiana per nascita con richiesta tardiva

Riconosciuta dai comuni campani di Napoli e Casoria

Proponiamo i provvedimenti di comuni italiani che hanno riconosciuto la cittadinanza italiana in due situazioni particolari, attraverso le istanze presentate dall’avv. Martina Stefanile del foro di Napoli che ringraziamo per le segnalazioni.


Nel primo caso “l’ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, il 25.09.2023 ha riconosciuto la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 L. 91/1992 a una cittadina capoverdiana affetta da sindrome di down di 27 anni, nata in Italia nel 1996, in ottemperanza all’art. 33 co. 2 d.lgs 69/2013“. 

Quando la richiedente compiva il diciottesimo anno di età infatti, decedeva a Napoli la madre che all’epoca esercitava anche le funzioni di amministratrice di sostegno. Il procedimento per la nomina del nuovo amministratore si concludeva quando la richiedente superava il diciannovesimo anno d’età.

L’avvocata avanzava istanza di acquisto cittadinanza italiana per nascita al comune di residenza rappresentando l’impossibilità per l’interessata, priva di amministratore di sostegno, di esercitare tale diritto nei termini di legge; preliminarmente ricorreva al giudice tutelare di Napoli, che autorizzava la nuova amministratrice ad esprimere la volontà di acquisire la cittadinanza italiana in nome e per conto dell’amministrata.

Il Comune di Napoli, ricevuto l’incartamento e ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 33 co. 1 d.lgs 69/2013 riconosceva alla cittadina capoverdiana di ventisette anni, la cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale.  

Nel secondo caso, “il Sindaco di Casoria (NA) ha riconosciuto la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 L. 91/1992 a due cittadini nati in Italia nel 1984 e 1988 di nazionalità serba, sforniti di permesso di soggiorno e domiciliati dalla nascita su un insediamento non autorizzato nel territorio comunale di Casoria“.

La legale ha presentato al Comune un corposo incartamento a riprova della ininterrotta presenza dei richiedenti sul territorio comunale e comunque all’interno del campo. Ciò anche grazie all’ausilio di numerose associazioni e volontari da cui i richiedenti sono stati affiancati dall’infanzia. Una volta provata la residenza “effettiva” ininterrotta, l’Avv. Stefanile con riferimento all’assenza di iscrizione anagrafica ha argomentato sulla circolare ministeriale n. 22/2007, secondo cui “l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano […] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.)”. 

Ancora ha ravvisato in campo al Comune un inadempimento dell’art. 33 co. 2 d.lgs 69/2013 in quanto l’onere gravante sulla P.A. nei sei mesi precedenti al compimento del diciottesimo anno d’età, non si estende solo ai cittadini extra-ue regolarmente iscritti in anagrafe, ma anche a coloro il cui domicilio sia effettivamente noto all’Amministrazione, anche per il tramite di censimenti. 

Il Comune di Casoria, ritenendo di dover interpretare in maniera estensiva e non pregiudizievole la circolare ministeriale e riscontrata la residenza “effettiva” dei richiedenti sul territorio nazionale dalla nascita, anche sulla base dei censimenti comunali, ha proceduto a riconoscere la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 L. 91/1992 e art. 33 d.lgs 69/2013 ai due cittadini di trentacinque e trentanove anni.