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Decreto Flussi 2023: la scheda pratica

Il 2 dicembre ore 9 il primo click day, i successivi il 4 e 12 dicembre

E’ possibile compilare sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno fino al 26 novembre le domande per assumere lavoratori e lavoratrici di Paesi extraUE dall’estero e per convertire permessi di soggiorno nell’ambito delle quote previste per l’anno 2023.

Per accedere al Portale Servizi è necessaria un’identità digitale (SPID o Cie ID). Il sistema sarà disponibile dalle 08:00 alle 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le domande compilate e salvate potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 dei click day previsti dal decreto, fino a esaurimento delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023:

  • sabato 2 dicembre: per i lavoratori e le lavoratrici subordinate non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • lunedì 4 dicembre: per tutti i lavoratori e le lavoratrici subordinate non stagionali;
  • martedì 12 dicembre: per i lavoratori e le lavoratrici stagionali.

Se la domanda non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

Le disposizioni attuative sono state definite con una circolare congiunta tra i diversi ministeri del 27 ottobre, alla quale si rimanda per tutti i dettagli.

Di seguito un sintesi pratica realizzata con le informazioni recuperate dalla circolare e dal sito integrazionemigranti.gov.it .


La procedura

Al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – la possibilità di allegare la documentazione necessaria (tra cui l’autocertificazione sull’indisponibilità di lavoratori già in Italia), in modo da consentire agli Sportelli Unici di iniziare ad esaminarla senza dover convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione. Se al momento della compilazione della domanda non fossero disponibili tutti i documenti originali, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali stessi dei documenti mancanti; in tal caso, l’acquisizione di tale documentazione in originale sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Tra la documentazione da allegare alla domanda vi è anche l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri. L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare.

Si ricorda, che in base alle ultime modifiche normative, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali.

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Social. In tali casi trova, inoltre, applicazione la procedura semplificata prevista dall’ all’art. 27 – comma 1ter del d.lgs. 286/98, in base alla quale non occorre attendere il rilascio del nulla osta al lavoro, ma la proposta di contratto di soggiorno viene direttamente trasmessa per via telematica alle Rappresentanze dipolmaitco-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

I modelli da utilizzare:

  • C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
  • B2020 – Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
  • A-bis – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
  • B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
  • VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • LS – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • LS1 – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.

La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale

Un’importante novità introdotta già nel 2022, riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori non stagionali o non formati all’estero, verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  1. il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  2. il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  3. il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.

Istruttoria

In attuazione delle ultime novità normative, trascorsi 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingressoIl nulla osta verrà inviato in automatico anche al datore di lavoro che potrà visualizzarlo sul Portale del Ministero dell’Interno.

Come chiarito nella Circolare interministeriale del 27 ottobrele domande già presentate dai datori di lavoro del settore agricolo nell’ambito del Decreto flussi 2022, non risultati assegnatari della manodopera per assenza di quota, saranno valutate in ordine cronologico, con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, rientranti nell’ambito della quota prevista per lavoro stagionale agricolo, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta.

Sempre per quanto riguarda il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, le domande che perverranno dalle organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, per conto ed in nome dei datori di lavoro saranno valutate con priorità, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta.

In particolare, nel settore agricolo verranno valutate prioritariamente le domande presentate da: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell’agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane); per il settore turistico, la priorità verrà data alle domande presentate per conto dei datori di lavoro da: ASSITAI – Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative.

Esaurita la quota prioritariamente riservata alle domande di lavoro stagionale provenienti dalle organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l’immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre domande di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli Unici.

Si ricorda che ai sensi della versione aggiornata dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta e del visto può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria.

Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare che dovrà essere comunicato all’INPS. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.


I settori produttivi

I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati (stagionali e non stagionali) sono i seguenti:

  • autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus:
    in tal caso il nulla osta può essere rilasciato solo in favore dei cittadini di quei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina). Per maggiori chiarimenti si veda la circolare interministeriale.
  • turistico-alberghiero;
  • meccanica;
  • telecomunicazioni;
  • alimentare;
  • cantieristica navale;
  • pesca;
  • settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici;
  • assistenza familiare e socio-sanitaria:
    a quest’ultima categoria di lavoratori è assegnata una quota specifica pari a 9.500 ingressi l’anno. L’assunzione per il settore dell’assistenza familiare è possibile sia a tempo pieno che part-time, con la retribuzione prevista dal CCNL di settore e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (503,27 euro mensili). Non è richiesto un particolare reddito del datore di lavoro nel caso quest’ultimo sia affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e presenti la domanda per assumere un lavoratore addetto alla sua assistenza. Negli altri casi, come specificato nella circolare dell’INL del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Come di regola, possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
  • stagionale turistico-alberghiero;
  • agricolo;
    In questo settore rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e “personale addetto all’allevamento di animali”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento. 

La ripartizione delle quote

 136.000 cittadini stranieri per l’anno 2023 così ripartiti:

52.770 le quote riservate all’assunzione di lavoratori subordinati non stagionali e 680 quelle riservate all’ingresso di lavoratori autonomi. Le quote riservate ai lavoratori stagionali sono invece 82.550.

Nell’ambito del numero di ingressi complessivi, vengono individuati, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri. In particolare:

  • 4.500 quote (1900 per lavoro subordinato non stagionale, 100 per lavoro autonomo e 2500 per lavoro subordinato stagionale) sono riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia;
  • 25.000 quote sono riservate ai lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria. Attualmente i Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Rispetto all’ultimo decreto flussi (anno 2022), nel 2023 vi sarà la possibilità di fare ingresso nell’ambito di tali quote anche per i cittadini di Giordania e Kirghizistan. In aggiunta 12.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale le quote riservate ai cittadini di Paesi che hanno concluso accordi in materia migratoria sono pari a:

  • 2.000 unità per gli ingressi per lavoro stagionale pluriennale, ossia per quei cittadini stranieri che, appartenenti a quei Paesi sopra richiamati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Si ricorda che il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente;
  • 40.000 unità per il settore agricolo. In tal caso le domande dovranno essere presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell’agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell’Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
  • 30.000 unità per il settore turistico. In tal caso le domande dovranno essere presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all’inoltro delle istanze, ma hanno l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa. 
  • In aggiunta 8.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi, mentre altre 2.500, come sopra riportato, sono riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Si ricorda, che per tutti i settori è ammessa la trasmissione della domanda di nulla osta al lavoro anche da parte delle agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare del 10 agosto 2023.

Sono, infine, previste tre diverse riserve di ingressi in favore di:

  1. lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, fino ad un massimo di 100 unità, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, i settori per cui è possibile l’assunzione restano gli stessi previsti per le altre categorie di lavoratori.
  2. apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di 250 unità di cui 180 per lavoro subordinato non stagionale, 20 per lavoro autonomo e 50 per lavoro subordinato stagionale.
    In caso di lavoro subordinato, i settori per cui è possibile l’assunzione restano gli stessi previsti per le altre categorie di lavoratori.
  3. lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria fino ad un massimo di 9.500 unità. Come specificato nella circolare interministeriale l’assunzione in tal caso è possibile sia a tempo pieno che part-time, con la retribuzione prevista dal CCNL di settore e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (503,27 euro mensili). Non è richiesto un particolare reddito del datore di lavoro nel caso quest’ultimo sia affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e presenti la domanda per assumere un lavoratore addetto alla sua assistenza. Negli altri casi, come specificato nella circolare dell’INL del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Come di regola, possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi. 

Per tutti gli altri comparti lavorativi il reddito del datore di lavoro (in caso di persona fisica/impresa Individuale) o il fatturato (in caso enti e società), non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023.

Lavoro autonomo

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi è previsto l’ingresso massimo di 500 lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro
  2. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, o ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  3. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  4. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  5. cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata.

Da quest’anno non sono più previste quote per i lavoratori formati all’estero, in quanto il DL 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023 ha modificato l’articolo 23 del Testo Unico dell’immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero ha adottato e pubblicato le Linee guida dedicate alle modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione.

Conversioni

  1. Per quanto riguarda le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, vengono riservate:
  2. – 4.000 quote a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La circolare del ….ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI). A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
  3. 100 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  4. 50 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La circolare ha ribadito che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione le verifiche sulle condizioni vengono effettuate secondo l’ordinaria procedura dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Si ricorda, infine, che da quest’anno non sono più previste quote di conversione da studio/tirocinio a lavoro in quanto Il cd “decreto Cutro” (DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici, attraverso l’invio dei modelli VA o Z.


Si ricorda che il nuovo DPCM ha già fissato non solo le quote, ma anche le date a partire dalle quali sarà possibile inviare le domande di nulla osta al lavoro nel 2024 e nel 2025, che saranno per entrambi gli anni il 5 febbraio (per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione), il 7 febbraio (per gli altri lavoratori subordinati non stagionali) e 12 febbraio (per i lavoratori stagionali).