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Protezione speciale al richiedente: le pendenze per art. 73 c. 5 TU stupefacenti sono di lieve entità e non possono considerarsi ostative

Tribunale di Venezia, sentenza del 9 novembre 2023

Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso per il riconoscimento della protezione speciale, nonostante ci fossero due pendenze per art. 73 comma 5 TU stupefacenti a carico del ricorrente.

In particolare, “dal momento che non consta che vi sia stata alcuna condanna del richiedente ed inoltre trattandosi di fatti delittuosi di lieve entità, il Collegio ritiene che tali circostanze non possano considerarsi ostative al riconoscimento del permesso di protezione speciale”.

Il ragazzo, in Italia dal 2016, lavorava da anni nella ristorazione ed era rimasto disoccupato a causa della pandemia Covid-19. Nello stesso periodo, vedeva rigettata la propria istanza di protezione internazionale, restando quindi privo di documenti.

In questo frangente di tempo, era stato sorpreso due volte con piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti. Sulla base della propria integrazione pregressa, era stata avanzata istanza di protezione speciale alla Questura di Vicenza, la quale tuttavia veniva rigettata sulla base delle pendenze del ragazzo.

Nel frattempo, non appena presentata l’istanza di protezione speciale e venuto in possesso della ricevuta che gli permetteva di lavorare regolarmente, il ricorrente veniva assunto come insaccatore con contratto part-time a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Venezia ha considerato prevalente il percorso integrativo svolto rispetto ai fatti delittuosi contestati, riconoscendo al ragazzo la protezione speciale e non applicando automaticamente l’art. 4 comma 3 e 5 comma 5 d.lgs. 286/1998 nel caso concreto, conformemente anche ai principi dettati dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023.

Si ringrazia l’Avv. Giulia Toniolo per la segnalazione e il commento.