Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Protezione speciale allo studente del Marocco costretto a lasciare l’Ucraina in seguito allo scoppio del conflitto

Tribunale di Bologna, sentenza del 7 dicembre 2023

Foto di Redd F su Unsplash

Una interessante sentenza ex art. 281 terdecies e 275 bis cpc emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di uno studente del Marocco il quale viveva e studiava in Ucraina per anni prima di fuggire dal paese a causa dello scoppio del noto conflitto. Appena arrivato sul territorio nazionale non ha potuto presentare domanda di protezione temporanea in quanto non rientrava nelle categorie ammesse, avendo un permesso di soggiorno provvisorio in Ucraina per motivi di studio, e pertanto ha presentato domanda di protezione speciale ex art. 19 co. 1.2. TUI la quale è stata rigettata dalla locale Questura a causa del parere negativo espresso dalla competente CT.  

Secondo il Tribunale pur se il ragazzo non ha ancora raggiunto un significativo radicamento sul territorio, ha comunque diritto alla protezione speciale sulla scorta dell’art. 8 Cedu in quanto “occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai quasi otto anni fa, e soprattutto per il suo vissuto personale in Ucraina, dove si era stabilito e viveva ormai da diverso tempo

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale il Tribunale afferma che “va rilevato che per un verso come la stessa va riconosciuta in forza dell’art.  19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro“. 

Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.