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Opposizione ad espulsione e competenza della Sezione Specializzata per “giudizio in materia di unità familiare”

Tribunale di Venezia, sentenza n. 2483 del 20 dicembre 2023

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata, ha accolto un ricorso in opposizione ad espulsione del Prefetto di Treviso, in pendenza di altro ricorso in opposizione a diniego di protezione speciale basato sui legami familiari in Italia del ricorrente.

La vicenda riguarda un cittadino nigeriano presente in Italia fin dal 2006, già titolare di protezione sussidiaria e successivamente incorso nel mancato rinnovo del permesso di soggiorno per aver riportato condanna ostativa.

Nel 2019 contrae matrimonio con una connazionale regolarmente residente, ma non dispone di un titolo idoneo alla coesione familiare.

Dopo l’entrata in vigore del DL n. 130/2020 presenta istanza di protezione speciale al Questore di Treviso, fondata sul diritto ad un effettiva tutela della propria vita familiare, che viene rigettata sulla scorta dei precedenti penali risalenti ad un decennio fa, e senza alcun bilanciamento con il diritto all’unità familiare.

Il diniego del Questore viene impugnato avanti alla Sezione Specializzata di Venezia, e il procedimento è attualmente in fase di decisione.

Dopo l’iscrizione a ruolo dell’opposizione a diniego di protezione speciale, al ricorrente viene notificato un decreto di espulsione, che il difensore impugna avanti alla medesima Sezione Specializzata ritenendo sussistente la deroga alla competenza ordinaria del Giudice di Pace prevista dall’art. 1 co. 2 bis del DL n. 241/04, con interpretazione estensiva della nozione di “giudizio in materia di unità familiare” già adottata dai Tribunali di Roma e Genova.

La sentenza accoglie la tesi difensiva accertando che anche in questo caso sussiste la competenza del tribunale ordinario, e non del giudice di pace, così come in tutti i procedimenti di limitazione della libertà personale, comunque afferenti a soggetti che hanno pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 6, TU). Tale competenza, esclusiva e derogatoria alla normativa relativa alla convalida del trattenimento dello straniero irregolare, è prevista dall’art. 1, co. 2 bis,D.L. 241/2004,introdotto in sede di conversione con L. 271/2004, ed è stata da ultimo ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16075 del 2019 e dai giudici di merito (Tribunale di Genova, ordinanza del 29.11.2020 e Tribunale di Roma, ordinanza 7546/2018).

E’ lo stesso articolo 30 co. 6 TU, correlato con l’art. 1 co. 2 bis del d.l. 241/2004, che delimita le materie assegnate al Tribunale ordinario, ricomprendendo anche tutti i provvedimenti che incidono in materia di unità familiare, come nel caso di specie, ove è pendente un giudizio in detta materia, ai sensi dell’art. 19 co.1.1. T.U., incardinato antecedentemente al D.L. n.20/2023, quando quest’ultimo prevedeva espressamente l’inespellibilità, a tutela del diritto alla vita privata o familiare, se non per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Si ringrazia l’Avv. Francesco Tartini per la segnalazione e il commento.

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