Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Cittadinanza italiana in favore della figlia di una persona apolide de facto

Tribunale di Roma, ordinanza del 24 ottobre 2023

Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana in favore della figlia di una donna apolide de facto (unico genitore ad aver eseguito il riconoscimento alla nascita).

Nel caso di specie, in mancanza del riconoscimento formale dello status di apolide del genitore, è stato richiesta “per saltum” la dichiarazione della cittadinanza italiana in favore della ricorrente, dimostrando che la madre, nata in Italia da genitori jugoslavi, non ha potuto trasmetterle alcuna cittadinanza, non avendo ella stessa mai acquisito, né potendo acquisire, la cittadinanza di Bosnia ed Erzegovina, Stato nel cui territorio ricade il territorio di origine dei suoi genitori, né tantomeno la cittadinanza italiana, in assenza dei requisiti previsti dalle leggi che regolano l’acquisto della cittadinanza di tali Stati.

A sostegno della richiesta è stato evidenziato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 91/92 sulla cittadinanza italiana, secondo cui è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”, si pone in linea con il principio di riduzione dell’apolidia, così come sancito dalla relativa Convenzione del 1961, e con il diritto ad acquisire una cittadinanza di cui all’art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo, entrambe ratificate dallo Stato italiano, precisando, come già osservato dal Tribunale di Roma, che ciò che rileva è l’apolidia di fatto al momento della nascita dei figli, in quanto il provvedimento che riconosce lo status di apolidia ha natura dichiarativa, di accertamento di una situazione di fatto esistente, e non costitutiva.

Si ringrazia l’Avv. Federica Donati per la segnalazione e il commento.