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Protezione speciale al richiedente tunisino: ha radicato qui la propria vita privata e lavorativa, mentre i precedenti penali hanno poca rilevanza

Tribunale di Bologna, decreto del 19 gennaio 2024

Il Tribunale di Bologna si pronuncia in merito al ricorso proposta da un richiedente asilo proveniente dalla Tunisia con ottimo percorso di integrazione in Italia, ma gravato da due denunce penali.

Nel caso di specie afferma il Giudice in riferimento alle condotte penalmente rilevanti del richiedente comparate al suo percorso di inserimento nel tessuto sociale locale: “Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli oltre tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata sia per l’attività lavorativa svolta che per le relazioni affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. (…) A fronte di tali circostanze, non può dirsi che nella specie l’espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Come si rileva dalla lettura della documentazione inviata dalla Questura di Bologna, il ricorrente è stato denunciato in data 11.09.2020 per il reato di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624 e 625 c.p. e in data 19.06.2021 per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990. A tale riguardo va tuttavia rilevata per uno dei reati e la messa alla prova del richiedente per l’altro l’archiviazione. Difatti, dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti non risulta che il ricorrente abbia a suo carico né precedenti né pendenze penali. Ne consegue che tali fatti e la loro specifica ridotta rilevanza, non consentono di formulare un giudizio negativo in ordine alla sua condotta futuro ed a assumere che lo stesso sia socialmente pericoloso.”

Interessante anche il punto 5 del decreto sul regime applicabile: “Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell’art. 19 comma 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.“.

Si ringrazia l’avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.


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