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Sospensiva per radicamento art. 8 CEDU: la domanda di asilo, presentata dopo il d.l. 20/2023, era stata considerata “infondata”

Tribunale di Roma, decreto del 6 marzo 2024

Il provvedimento del Tribunale di Roma accoglie l’istanza di sospensiva presentata congiuntamente ad un ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008.

Nello specifico, è stato impugnato il rigetto della protezione speciale, a fronte di domanda presentata successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’istituto, introdotta dal d.l. 20/2023. La domanda, presentata da un cittadino del Montenegro e considerata manifestamente infondata, era stata applicata la procedura accelerata ex art 28 bis, d.lgs. 28/2005.

Nel caso in questione, tanto il ricorso quanto l’istanza di sospensiva, si fondavano sul radicamento del richiedente nel territorio, quindi sulla tesi della perdurante vincolatività del diritto alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, anche in assenza dell’esplicito riferimento nel testo dell’art. 19 co 1.1 TUI. 

Il Tribunale di Roma ha accolto la sospensiva proprio perché “si evince che il ricorrente presenta indici di radicamento sul territorio essendo tesserato come giocatore di [omiss.] presso la società [omiss.] di  [omiss.] e lavorando come custode presso la stessa”.

Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione, il caso è stato seguito con l’avv.ta Chiara Facolini che ha curato anche il commento.