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Diritto del titolare di protezione temporanea di chiedere il riconoscimento della protezione speciale (pre legge n. 50/23)

Tribunale di Roma, sentenza del 14 febbraio 2024

Ph: Emanuela Zampa

Il tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto di un cittadino ucraino titolare di protezione temporanea di chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore (pre L. 50/23, ma post DL. 20/23). 

Inoltre nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto tale permesso a mezzo a PEC ma non era mai riuscita a formalizzare la domanda in quanto, secondo la questura, “detta richiesta sarebbe incompatibile con il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità” (nel caso di specie per protezione temporanea).

Tuttavia, nella sentenza in allegato il giudice afferma come “la titolarità di un diverso permesso di soggiorno, per protezione temporanea, non è ostativo alla presentazione di una domanda di protezione speciale ex art. 19 co. 1 e 1.1 TUI” non essendoci alcuna preclusione in questo senso nel nostro ordinamento. 

Infatti, la protezione speciale e la protezione temporanea sono due “tipi” di protezioni assolutamente diverse, sia per quanto riguarda il diritto che tendono a tutelare sia per quanto concerne il procedimento che deve essere seguito per il loro riconoscimento.  

L’art. 2 della Direttiva 2001/55/CE  rivela come la protezione temporanea non riguarda un diritto soggettivo (come la protezione speciale), ma una mera aspettativa all’ottenimento di “benefici” riconosciuti a discrezione dell’Unione, in via strettamente necessaria e per un tempo determinato, che si traduce in un vero diritto solo dopo che un atto normativo ha riconosciuto tale beneficio ad un gruppo di persone. Non si tratta di un sistema di protezione individuale (come nel caso del diritto di asilo, nel quale le autorità, amministrative prima e giurisdizionali poi, si limitano a riconoscere diritti fondamentali già esistenti), ma di una tutela giuridica (eccezionale) che si realizza in una forma di protezione collettiva, ancorata a presupposti oggettivi per i quali non è richiesta la prova del rischio in caso di rimpatrio.

Inoltre il tribunale conferma il fatto che dopo l’entrata in vigore del decreto legge 20/23 e prima della legge 50/23 un cittadino straniero poteva ancora chiedere direttamente al questore il rilascio di un permesso per protezione speciale.

Da ultimo, secondo noi è anche interessante il fatto che il giudice, facendo un parallelismo con l’art. 2 D.lgs 142/2015, considera valida la manifestazione di volontà a mezzo  PEC anche nel caso in cui si chieda il riconoscimento (esclusivo) della protezione speciale e perciò ordina alla questura di formalizzare la  domanda della ricorrente e di trasmettere gli atti alla Commissione con le modalità previste dall’art. 19 co. 1.2 TUI nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della L. 50/23. 

Si ringrazia l’Avv.ta Vittoria Garosci e l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.