Si precisa che anche i figli minori di uno solo di due coniugi hanno pieno diritto di beneficiare della ricongiunzione familiare e che, anche nel caso in cui il coniuge/la moglie non disponesse di un reddito proprio, il solo fatto che, a seguito del matrimonio, vi sia l’assunzione espressa a carico del marito anche del mantenimento della figlia nata da una precedente unione, completa i requisiti previsti dalla legge per l’autorizzazione della ricongiunzione familiare (art. 29, Testo Unico sull’Immigrazione).
Alcuni anni fa, una sentenza della Corte Costituzionale, applicando i principi istituzionali di tutela della famiglia, non ha trovato alcuna ragione che possa legittimare una discriminazione a sfavore dei figli nati fuori dal matrimonio o da una precedente unione, così come non ha trovato alcuna ragione che possa legittimare un rifiuto all’autorizzazione alla ricongiunzione familiare nel caso in cui la madre non disponga di redditi propri e si avvalga del sostentamento economico del marito anche per la propria figlia, nata da una precedente unione. È possibile, quindi, dare una risposta serenamente positiva per l’avviamento della pratica per la ricongiunzione familiare.
Matrimonio – E’ possibile far venire in Italia i figli del cittadino straniero sposato ad un italiano?
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