In questa ordinanza che ha visto il riconoscimento della protezione sussidiaria al richiedente nigeriano, il giudice evidenzia le proprie responsabilità in materia di asilo nel ricercare l’onere della prova:
“…Le SS.UU.CC. della Suprema Corte Ordinaria hanno statuito (sentenza n. 27310/2008) che in materia di diritto di asilo sussiste un’attenuazione dell’onere della prova a carico del richiedente asilo, con conseguente attribuzione di tale onere a carico dell’organo competente a decidere e che il richiedente deve fornire prova, quantomeno in via presuntiva, del concreto pericolo in cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo sufficiente nel richiedente la diligenza e la buona fede, i quali si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio.
Tale principio è stato ribadito con Cassaz., I S.C., Ordinanza n. 19187/2010, che richiama il dovere di cooperazione del Giudice nell’accertamento dei fatti, attivandosi, per quanto possibile, per integrare eventuali carenze probatorie, e l’ampiezza dei poteri istruttori del giudicante“.
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