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Nigeria: domanda reiterata e riconoscimento dello status di rifugiata

Tribunale di Bologna, decreto del 29 luglio 2019

Con decreto del 29 luglio 2019 la sezione specializzata del Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una richiedente nigeriana la quale aveva presentato domanda reiterata di protezione alla Commissione di Forlì, territorialmente competente. L’Organo Ministeriale aveva dichiarato la domanda inammissibile in quanto, a suo dire, la donna non aveva introdotto elementi nuovi, rispetto alla istanza precedente, decisa negativamente dalla stessa CT.

In realtà la donna, vittima di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale dalla Nigeria all’Italia, aveva basato la sua prima domanda di protezione su una storia falsa e preconfezionata, tanto è che la stessa Commissione aveva sollevato dubbi sul possibile coinvolgimento della richiedente nel traffico di esseri umani e l’aveva inviata all’ente anti-tratta, il quale, a sua volta, aveva sospettato che la donna fosse oggetto della tratta. L’Organo Ministeriale le ha quindi notificato un diniego che la richiedente aveva impugnato davanti al Tribunale di Bologna il quale, a sua volta, non aveva creduto al suo racconto e le aveva comminato un secondo rifiuto.
Solo in seguito la donna aveva deciso di raccontare la verità e di riprendere i contatti con l’ente anti-tratta e di conseguenza di ripresentare la propria domanda di protezione davanti alla Commissione Territoriale di Forlì, allegando una storia personale ricca di dettagli e affermando di essere una vittima della tratta dalla Nigeria all’Italia.
La CT però non aveva proprio considerato le sue parole e senza convocarla ha dichiarato la sua domanda inammissibile.
Il Tribunale bolognese, investito dal ricorso presentato dalla donna, ha invece innanzitutto sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e, in seguito all’audizione della richiedente, le ha riconosciuto lo status di rifugiata. Afferma il Tribunale emiliano: “ Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Commissione territoriale non sarebbero condivisibili. Nel corso della sua audizione in giudizio la ricorrente, pur confermando le dichiarazioni in precedenza rese in merito alla sua provenienza ed al suo percorso migratorio per giungere in Italia, ha inteso descrivere la sua condizioni in Nigeria e le reali vicende che l’avevano indotta ad allontanarsi dal Paese di origine, per giungere in Italia, grazie ai contatti intercorsi con una madam, ossia una donna che si era occupata dell’organizzazione del suo viaggio e, pretendendo al suo arrivo in Italia il denaro speso per l viaggio, l’aveva costretta a prostituirsi per vari mesi, anche grazie alle ripetute minacce di morte. […] D’altronde, la difficoltà e la ritrosia a narrare alcuni aspetti del suo vissuto possono plausibilmente giustificarsi proprio in ragione del timore di esporsi a giudizi e dell’evidente disaggio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica

”.

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Tribunale di Bologna, decreto del 29 luglio 2019