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Commento sintetico alla Legge Bossi – Fini

Sponsorizzazione
E’ stato abolito l’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro con la garanzia di un privato: probabilmente, piace poco a chi sostiene che possano entrare solo quelli di cui non possiamo fare a meno e solo a fronte di un lavoro e di un alloggio sicuri; in realtà, la sponsorizzazione si è dimostrata una procedura relativamente agile e che garantisce l’effettivo inserimento lavorativo ed alloggiativo dello straniero forse ancor più della procedura di assunzione dall’estero, non a caso anche molti datori di lavoro hanno preferito la “garanzia” per far arrivare i lavoratori da assumere subito dopo. Peraltro, non si può trascurare che tale meccanismo ha permesso di prevenire (ed anche, di fatto, di sanare) forme di ingresso clandestino da parte dei parenti (figli maggiorenni, fratelli, genitori) che non hanno potuto utilizzare la procedura di ricongiunzione familiare.

Contratto di soggiorno
Questo termine sta ad indicare il contratto di lavoro che dovrà essere stipulato presso gli uffici provinciali del lavoro, per consentire il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Nella sostanza, però, di realmente nuovo c’è solo il termine: infatti, i meccanismi per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, a tempo indeterminato o determinato, sono quelli che già conosciamo (richiesta di autorizzazione entro i limiti numerici stabiliti con uno o più decreti annuali di definizione dei flussi migratori e successivo rilascio del visto di ingresso da “andare a prendere” presso l’ambasciata italiana del paese di provenienza), con la differenza che si inverte – ma senza alcuna visibile conseguenza pratica – l’ordine burocratico.
C’è poi la garanzia di un alloggio e del pagamento delle spese di rimpatrio da parte del datore di lavoro, ma anche in questo caso nulla di nuovo: il biglietto “prepagato” risale infatti alla preistoria delle norme in materia di immigrazione e non ha risolto alcun problema (anche se di questi tempi un finanziamento alle compagnie aeree non farebbe certo male), mentre la garanzia di alloggio è già prevista nella normativa vigente; la vera novità sarebbe semmai definire chiaramente chi deve pagare per l’alloggio, e a quali condizioni, e chi lo trova, ma il problema degli alloggi per immigrati è realmente annoso e politicamente complicato, cosicché sembra preferibile una soluzione apparente destinata a rimanere “sulla carta” (per la verità, a pari merito con il precedente governo). Sempre a proposito di regole in materia di ingresso per lavoro, si è sentito molto parlare della proposta di ripristinare la procedura di verifica sulla “indisponibilità di manodopera locale”, prima dell’autorizzazione all’ingresso dall’estero; in realtà, dal testo (si ripete, non ufficiale) del disegno di legge non risulta nulla al riguardo anche se in linea teorica tale “filtro” potrebbe essere introdotto successivamente, al momento della emanazione dei decreti sui flussi migratori.
Certo, l’idea di affermare la precedenza dei lavoratori nazionali nelle opportunità di lavoro non può non catturare il consenso popolare, ma tutte le imprese sanno meglio di chiunque altro che il posto di lavoro viene offerto agli stranieri proprio perché non ci sono italiani disponibili, sicché si può ritenere senza timore di smentita che la prova vera della indisponibilità di lavoratori nazionali sta nel sol fatto che il lavoro venga offerto agli stranieri. D’altra parte, è legittima la preoccupazione unanime delle imprese interessate di un ulteriore appesantimento delle procedure di autorizzazione all’assunzione dall’estero, se si considera che esse comportano già attualmente un’attesa di mesi e mesi (le autorizzazioni richieste all’inizio dell’anno sono ora in corso di rilascio), senza contare l’ulteriore attesa per il rilascio dei visti presso le ambasciate. Non si può sottacere, infatti, che una buona parte della clandestinità è di fatto prodotta dalla inefficienza del sistema, che induce rispettivamente le parti interessate ad ingressi irregolari ed alla stipula di rapporti di lavoro nero, nonostante l’intento di operare regolarmente.

Rinnovo del permesso di soggiorno
Il periodo massimo di disoccupazione (e di correlativa iscrizione nelle liste di collocamento) viene ridotto da un anno a sei mesi, il che significa che potrà essere rifiutato il rinnovo del p.s. se lo straniero risulterà formalmente disoccupato (il lavoro nero, di fatto, non conta) da più di sei mesi al momento della richiesta di rinnovo, se invece risulterà disoccupato a meno di sei mesi il suo permesso verrà rinnovato per il solo tempo residuo. Questa previsione non ha mancato di suscitare viva preoccupazione presso gli uffici stranieri delle questure, dal momento che quasi ovunque non è possibile rispettare il termine previsto di 20 giorni per il rilascio: nella prassi, infatti, si deve richiedere un appuntamento per presentare la documentazione per il rinnovo, che viene fissato a mesi di distanza dalla prenotazione, e poi si devono attendere ancora diversi mesi per ottenere la consegna. Nel frattempo, in mancanza del permesso di soggiorno, è ben arduo che un datore di lavoro accetti di perfezionare un rapporto di lavoro regolare, cosicché è facilmente comprensibile che la restrizione del termine di disoccupazione non mancherebbe di spingere inutilmente nella clandestinità una larga fascia di immigrati che conducono una vita onesta. La possibilità di revocare il permesso di soggiorno (durante la sua validità) o di rifiutarne il rinnovo è già chiaramente prevista in tutti i casi in cui lo straniero non dimostri, a richiesta dell’autorità di P.S., di possedere leciti e sufficienti mezzi di sostentamento. Inoltre, la Convenzione n°143/75 dell’O.I.L. –che non solo è stata recepita in Italia ma gode di una posizione giuridicamente sovraordinata rispetto alle leggi dello Stato in base all’art.10 della Costituzione- impedisce espressamente che la perdita del posto di lavoro possa comportare l’automatica perdita del permesso di soggiorno, nel mentre è evidente che, se si considera la nota prassi sopra descritta, tale automatismo viene di fatto a realizzarsi.

Controllo delle frontiere
Viene ampliato il potere di controllo degli ingressi dal mare anche oltre le acque territoriali, con qualche dubbio sulla compatibilità con le norme di diritto internazionale.

Espulsione
Estensione ai casi in cui si procede all’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera (anche nei confronti di chi ha un permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni), come pure del termine di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea in funzione dell’esecuzione dell’espulsione; inoltre, vengono previste pene detentive per chi non ottempera all’espulsione o rientra clandestinamente nel territorio dello Stato e il termine di “interdizione” dal territorio viene portato da cinque a dieci anni. Anche l’espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione viene estesa per l’applicazione nei confronti dei detenuti con un residuo di pena da scontare inferiore ai due anni: essi potranno essere espulsi in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria, la cui esecuzione sarà coordinata con le forze di polizia.

Carta di soggiorno
E’ stato prolungato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno regolare necessario per poter chiedere la carta di soggiorno, vale a dire una sorta di permesso di soggiorno a tempo indeterminato; verosimilmente, tale modifica è stata concepita per far coincidere la scadenza del terzo permesso di soggiorno (normalmente di durata biennale) con la richiesta della carta di soggiorno, onde ridurre il “traffico” burocratico presso le questure.

Asilo
Si prevede il trattenimento obbligatorio in centri appositi ed una procedura accelerata di valutazione nei casi di sospetta elusione delle norme sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri, disponendo che l’allontanamento non autorizzato da tali centri comporti “rinuncia” alla domanda di asilo. Va considerato che ben raramente chi fugge dal proprio paese si presenta ufficialmente alla polizia di frontiera del paese di destinazione, perché ancora non sa cosa gli potrebbe accadere e teme di essere rimpatriato, quindi, al di là dei dubbi sulla affidabilità di una procedura “accelerata” (o sommaria, che dir si voglia), vi è ragione di temere che buona parte dei richiedenti asilo venga indotta alla clandestinità e quindi alla “rinuncia” all’esame della propria istanza) nel momento in cui l’accoglienza iniziale dovesse tradursi in una sorta di detenzione.
Volendo aggiungere qualche considerazione generale alle poche annotazioni già esposte, ritengo che la Bossi Fini non contenga alcuna modifica sostanziale dell’impianto normativo del Testo Unico e del Regolamento di attuazione, e soprattutto che non contenga disposizioni efficaci per ridurre la gamma di situazioni irregolari, semmai il contrario, perché rendere più difficili le condizioni di ingresso e soggiorno per le persone che vivono onestamente e sono indispensabili al mercato del lavoro non può che aumentare la popolazione irregolare e le conseguenti violazioni da parte degli stessi datori di lavoro, rendendo ancor più difficile il governo del fenomeno migratorio.
La sensazione, dunque, è che si sia modificata la legge non tanto per cambiare realmente la politica di governo ma più semplicemente per poter dire e far pensare che ora le cose cambieranno.
Ma anche trascurando le opinioni, non si può trascurare un dato di fatto, che invece continua ad essere ignorato, vale a dire il processo ormai avanzato di elaborazione a livello comunitario di norme in materia di immigrazione e asilo che saranno comunque vincolanti anche per il nostro Paese.
Per l’appunto, La Commissione U.E. ha presentato una proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi (si prevede, fra l’altro, il permesso di soggiorno di lunga durata, ovvero la carta di soggiorno, per chi già soggiorna regolarmente da cinque anni, come previsto dal vigente Testo Unico), di seguito è stata pubblicata una Comunicazione della stessa Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione.
La Comunicazione prevede che il Consiglio approvi degli orientamenti pluriennali ed individui degli obbiettivi a breve, medio e lungo termine per il raggiungimento dei quali dovrebbero poi essere considerati obbiettivi specifici nazionali. Gli Stati dovranno infatti adottare piani d’azione nazionali soggetti a revisione annuale ed articolati in due parti: una con i risultati ottenuti l’anno precedente ed una con le proposte per il futuro. Per quanto riguarda poi il diritto di asilo, è già in vigore la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, a cui ogni Stato membro ha l’obbligo di adeguarsi entro il 31 dicembre 2002; inoltre, vi è una specifica Proposta di direttiva della Commissione circa le misure minime da adottare negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, che si prevede divenga vincolante entro lo stesso termine.
Ci si chiede dunque che senso abbia agitarsi tanto per introdurre delle norme non tanto diverse, o comunque tali da non comportare sensibili mutamenti nel governo dell’immigrazione, quando dovremo comunque fare i conti con un confronto ben più ampio sugli stessi problemi, col rischio evidente che la nuova legge sia già superata a pochi mesi dalla sua approvazione.