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Le circostanze che escludono la possibilità di regolarizzazione: la segnalazione Schengen

Si sono verificate molte situazioni di persone che sono state segnalate ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.).

Come è noto, l’Accordo di Shengen del 14 giugno 1985 e la relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 hanno creato uno spazio di libera circolazione delle persone attraverso la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri. A tale Convenzione hanno progressivamente aderito tutti i paesi membri UE, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda, e alcuni Stati terzi quali Islanda e Norvegia

Il S.I.S. è stato istituito dall’art. 92 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Shengen: si tratta di una sorta di archivio comune a tutti gli Stati membri dello spazio Shengen, costituito da banche dati nazionali collegate ad una database centrale, con sede a Strasburgo, ove confluiscono i dati inseriti da ogni Stato membro nel S.I.S. nazionale, conformemente al disposto dell’art. 96 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Shengen.
I soggetti segnalati nel S.I.S. ai fini della non ammissione non potrebbero essere ammessi alla regolarizzazione, in base a quanto espressamente previsto all’art.1, comma 8, lett. b) del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195 recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare”, così come convertito dalla legge 9 ottobre 2002 n.222.

Abbiamo provato a verificare se ci sono gli spazi per trovare una soluzione al problema delle persone segnalate, ma la norma sopracitata purtroppo è formulata in maniera molto chiara ed esclude espressamente dalla regolarizzazione, i lavoratori extracomunitari che “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato” (si veda la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Shengen e della relativa Convenzione di applicazione).
In via generale la Convenzione di Schengen prevede la possibilità (art. 25), per l’amministrazione che ha in esame la domanda volta all’ottenimento del permesso di soggiorno, di richiedere all’autorità straniera che ha effettuato la segnalazione, la eventuale e facoltativa revoca della stessa.

Esempio pratico: la Polizia italiana in via generale potrebbe, attraverso un sistema di consultazione internazionale, rivolgersi tramite il Ministero dell’Interno all’ autorità di polizia dell’altro paese membro che ha inserito la segnalazione nel S.I.S, affinchè effettui la valutazione di opportunità sulla eventuale revoca della segnalazione. Nel caso in cui questa fosse disposta potrebbe essere perfezionata la regolare posizione di soggiorno dell’interessato in Italia.

Questa possibilità non sembra potersi realizzare nel caso della sanatoria perché la norma sulla regolarizzazione sopra menzionata esclude espressamente i soggetti colpiti dalla segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. È di conseguenza esclusa la possibilità per le Questure di attivare la richiesta di revoca della segnalazione perché dovrebbero invece escludere d’ufficio l’attivazione della procedura volta alla regolarizzazione dell’interessato, disponendo direttamente la notifica del decreto di rigetto della domanda di regolarizzazione a fronte della verificata esistenza di una circostanza (la segnalazione) che per legge determina l’esclusione dalla regolarizzazione.

Questo non vuol dire in senso assoluto che il diretto interessato, sia pure con ben maggiori difficoltà, non possa fare un tentativo analogo a quello appena prospettato. Naturalmente stiamo parlando di un tentativo perché il percorso per provare ad ottenere la cancellazione della segnalazione Schengen è piuttosto arduo ed è difficile per gli interessati ricostruire esattamente gli estremi del provvedimento che ha dato luogo alla segnalazione in un altro paese europeo.

Esempio pratico: se la Polizia austriaca ha espulso dal proprio territorio un “clandestino” e di conseguenza ne ha inserito la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen, per esperienza posso dire che è difficile sapere dal diretto interessato quale ufficio della polizia ha disposto la segnalazione o la data di emissione della stessa. Se ci si rivolge in modo generico ad una autorità straniera senza dare indicazioni precise sul provvedimento di cui si chiede la revoca, è chiaro che sarà difficile ottenere qualsiasi riscontro. Per non parlare poi dei casi di chi ha preferito dare generalità diverse dalle sue.

Teoricamente, l’interessato potrebbe inoltrare la richiesta di revoca della segnalazione tramite un avvocato o un’ associazione operante nel paese ove è stata disposta la stessa. Questa istanza potrebbe essere presa in considerazione dall’autorità competente dando luogo, quindi, alla eventuale revoca della segnalazione, che consentirebbe di perfezionare la regolarizzazione. Per motivi di opportunità l’interessato potrebbe inoltrarla contemporaneamente alle diverse autorità a vario titolo interessate, quindi anche alla questura competente a dare il nulla osta al perfezionamento della regolarizzazione, nel tentativo di tenere in sospeso la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione per il tempo necessario ad avere un riscontro da parte dell’autorità straniera competente a disporre la revoca.

Si tratta di un tentativo arduo anche perché nulla obbliga l’ufficio di Polizia italiana competente ad attendere i tempi di risposta dell’autorità straniera, che sono notoriamente lunghissimi. E’ una speranza appesa ad un filo, ma vale la pena provare.