Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pds CE – Il TAR dell’Emilia Romagna interviene sulla decorrenza dei 5 anni di soggiorno per i regolarizzati del 2002

U.O. Politiche per l'Immigrazione del Comune di Ravenna

Il TAR dell’Emilia Romagna ha finalmente sciolto un’altra annosa controversia riguardante la data di decorrenza dei 5 anni di soggiorno regolare necessari per richiedere la carta di soggiorno a tempo indeterminato (ora permesso di soggiorno CE per cittadini lungo soggiornanti) ex art. 9 dlgs.286/98 come modificato dal dlgs.3/07.
La stragrande maggioranza dei cittadini stranieri che hanno beneficiato della regolarizzazione del 2002, hanno ottenuto il rilascio del primo permesso di soggiorno con grave ritardo imputabile soprattutto a motivi burocratici (oltre 700.000 istanze gestite dal nascente Sportello Unico per l’immigrazione presso le Prefetture con il software ELI 1, padre della ormai famigerata creatura ELI 2). Questi permessi sono stati rilasciati infatti negli anni successivi, soprattutto negli anni 2003/2004.
Successivamente è sorto un acceso dibattito su quale data considerare come inizio della decorrenza dei 5 anni per richiedere il titolo di soggiorno CE per cittadini lungo soggiornanti: molte questure ritenevano che dovesse essere la data risultante dal permesso di soggiorno sotto la dicitura “primo permesso”, i cittadini stranieri ritenevano che dovesse essere la data di inizio della loro regolarizzazione anche contributiva quando erano “emersi” come lavoratori e quindi il 10/06/2002.
La sentenza del TAR del 6 dicembre 2007 sul ricorso 1288/2007 sostiene che la data di inizio del soggiorno regolare per gli stranieri regolarizzati nel 2002 debba essere giustamente il 10 giugno 2002. Infatti il giudice spiega in modo molto chiaro che ogni altra diversa interpretazione comporterebbe come conseguenza che la data dalla quale far decorrere il periodo quinquennale ex art. 9 non sarebbe la stessa per tutti gli stranieri regolarizzati ma dipenderebbe da circostanze del tutto casuali (legate al maggiore o minore carico di lavoro della singola questura, ovvero al grado di efficienza della stessa) e ciò sarebbe irragionevole e ingiusto.

U.O. Politiche per l’Immigrazione del Comune di Ravenna