Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano, accertando il diritto dello stesso alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, nonostante l’incoerente ed inattendibile racconto del ricorrente.
Sebbene il Collegio ritenga che il richiedente asilo non abbia lasciato il proprio Paese di origine per ragioni di natura persecutoria, la documentazione allegata giustifica il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, il Tribunale specifica che anche per tale riconoscimento è necessario che il ricorrente si trovi in una condizione di vulnerabilità personale, tuttavia, l’integrazione sociale può rendere prevalente il diritto a non essere destinatario di un provvedimento di espulsione, nel caso in cui all’esito del giudizio comparativo tra la situazione che il richiedente vive in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, emerga una condizione di vulnerabilità tale da compromettere la possibilità per la persona di soddisfare esigenze ineludibile della vita personale nel Paese di origine, quale il proprio sostentamento e il raggiungimento di standard minimi per un’esistenza dignitosa.
La documentazione prodotta certifica un livello di integrazione sociale adeguato e consolidato, ovvero comprova, oltre alla buona conoscenza della lingua italiana, la capacità del ricorrente di poter sostentarsi autonomamente, con una retribuzione sufficiente a poter vivere una vita dignitosa in Italia, situazione che verrebbe inevitabilmente compromessa in caso di un ritorno coattivo in Nigeria.
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Si ringrazia l’Avv. Chiara Pernechele per la segnalazione. Sintesi redatta dalla Dott.ssa Yvonne Valerio.
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