La cessazione del rapporto di lavoro va comunicata all’INPS, ai fini della cessazione dell’obbligo contributivo, e alla DPL, in base all’art.37 del regolamento di attuazione DPR 394/99, che rimane ancora vigente sino a quando verrà sostituito. Per l’appunto, in base a quanto previsto dalle norme transitorie all’art.34 della legge 30 luglio 2002 n°189, fino all’emanazione del nuovo regolamento le competenze dello “sportello unico per l’immigrazione” continueranno ad essere esercitate dalla competente DPL; in pratica, quanto disposto dall’art.22, comma 7, del T.U. come modificato dalla legge “Bossi-Fini” (che prevede l’obbligo di comunicazione di tutte le variazioni del rapporto di lavoro, quindi anche della cessazione, allo sportello unico) non trova per il momento applicazione.
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