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Alcuni problemi in fase di rinnovo pds per lavoro autonomo

Questo quesito prospetta una questione che può rivestire un certo interesse di carattere generale.
In base al T.U. sull’Immigrazione (art. 6, D.Lgsl. 25 luglio 1998, n. 286), il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato consente di poter svolgere anche attività di lavoro autonomo, senza che vi siano la necessità di cambiare la tipologia di permesso di soggiorno e la prescrizione di particolari autorizzazioni. Allo stesso modo, il pds per lavoro autonomo consente all’interessato di svolgere anche attività di lavoro subordinato, a seconda della convenienza e delle opportunità che gli si presentano.
Si evidenzia però che, se nel caso di pds per lavoro subordinato, è ormai abbastanza chiaro quali sono le condizioni per rinnovare il permesso di soggiorno da parte di chi è in una situazione di disoccupazione, non altrettanto chiare sembrano le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno da parte di chi aveva un permesso di soggiorno per lavoro autonomo e, avendo cessato di svolgere tale attività, chiede poi un pds per attesa occupazione.

La decisione della questura di Genova che – come viene riferito nel quesito – non accetta di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione – essendo il permesso scaduto per lavoro autonomo -, ci sembra piuttosto esotica; ciò perché il titolare di un pds per lavoro autonomo ha il pacifico diritto di cessare la sua attività e di iniziare a svolgerne una di lavoro subordinato, anche durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
In questo caso, non esiste alcun obbligo di recarsi in questura a chiedere l’aggiornamento del permesso di soggiorno da lavoro autonomo a lavoro subordinato: ne discende che quando si è in possesso di un permesso per lavoro autonomo, si può decidere di cessare l’attività di imprenditore, artigiano, commerciante oppure di collaborazione coordinata e continuativa e si può avviare direttamente un rapporto di lavoro subordinato.
Può anche accadere che, ad esempio, la scadenza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa coincida con quella del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con la conseguenza che si dovrebbero avere alle stesse condizioni di chi ha un permesso per lavoro subordinato, le previste opportunità di ricerca di una nuova occupazione e, quindi, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione di sei mesi (art. 22, comma 11, Testo Unico sull’Immigrazione).

Non si comprende quindi perché la Questura di Genova riterrebbe di non rilasciare tale permesso, perché, così facendo, negherebbe il diritto dell’immigrato di svolgere tanto attività di lavoro autonomo quanto attività di lavoro subordinato.
È possibile eventualmente immaginare che si neghi il rinnovo temporaneo del permesso per attesa occupazione nel caso in cui dovesse risultare che – ad esempio – l’interessato aveva già smesso da tempo di svolgere attività di lavoro autonomo.
Esempio pratico – Nel caso di un permesso per lavoro autonomo che scade al 31 dicembre 2004 utilizzato da un cittadino straniero fino a sei mesi fa per svolgere effettivamente un’attività di lavoro autonomo, proviamo ad immaginare che questa stessa attività risulti cessata a tutti gli effetti (o per cancellazione dal registro delle imprese o come in questo caso per scadenza del contratto). Ecco che si potrebbe dire all’interessato che ha già avuto un periodo di residua validità del permesso di soggiorno di sei mesi, che avrebbe potuto e dovuto utilizzarlo per svolgere attività di lavoro subordinato (ricercando quindi una nuova occupazione), o avviando una nuova attività di lavoro autonomo. Quindi in questo caso si potrebbe dire, applicando correttamente la legge, che l’interessato ha esaurito il tempo – sei mesi – messo a disposizione dalla legge stessa per la ricerca di una nuova occupazione.
Se quindi fosse vero che le persone che si sono rivolte allo sportello di Genova hanno da più di sei mesi cessato l’attività di lavoro autonomo, è anche vero che questi avrebbero avuto l’onere e l’interesse di ricercare una qualsiasi nuova occupazione di carattere autonomo o subordinato durante il tempo residuo di validità del permesso di soggiorno. Se, viceversa, fosse vero che queste persone hanno cessato l’attività di lavoro autonomo da meno di sei mesi, avrebbero il diritto di utilizzare come minimo un tempo di sei mesi per la ricerca o per l’avviamento di una nuova attività sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, ovvero un’attività lecita che permetta loro di procurarsi un reddito onestamente.

Si precisa pertanto che, in linea generale, se l’interpretazione della questura di Genova fosse nel senso di ritenere che mai e in nessun caso un permesso di soggiorno per lavoro autonomo può consentire alla scadenza il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, si sarebbe d’innanzi ad un’interpretazione palesemente errata perché contraria alla legge.
Viceversa se la questura di Genova avesse, nel caso specifico, verificato che le persone interessate hanno esaurito il tempo a disposizione per avviare una nuova attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo – avendo cessato da più di sei mesi la precedente attività di lavoro autonomo – si dovrebbe affermare che la Questura di Genova ha applicato correttamente la legge, indipendentemente dal dispiacere che questo può comportare ai diretti interessati.
Consigliamo pertanto di fornire alla nostra redazione informazioni più precise al riguardo, proprio per capire se l’interpretazione evidenziata nel quesito in oggetto trovi o meno un qualche fondamento giuridico.