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Appello ddl sicurezza – Tutelare la registrazione della nascita del minore

L’art. 45, comma 1 lett. f) del ddl “sicurezza”, che inizia ora l’iter di discussione alla Camera dei Deputati, introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita. L’ASGI promuove un appello sottolineando i profili di incostituzionalità di tale norma e le conseguenze gravissime che una tale normativa avrebbe sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari.

L’ASGI rivolge un appello ai Parlamentari affinchè respingano le disposizioni di cui all’art. 45, comma 1 lett. f) del ddl “Sicurezza” (C-2180) in quanto suscettibili, se approvate, di causare gravissime violazioni dei diritti fondamentali dei minori (oltrechè dei loro genitori).
Le adesioni all’appello delle Associazioni possono essere inviate all’indirizzo: [email protected]

Il testo dell’appello

L’ASGI inoltre sottolinea che la norma ora in discussione alla Camera impedirebbe, se approvata, l’ effettuazione delle pubblicazioni matrimoniali e la registrazione del matrimonio, combinandosi con l’altra normativa contenuta nel ddl che richiede i documenti di soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali da parte dello straniero.
Al di là delle conseguenze di una simile norma al fine di impedire eventuali matrimoni fittizi (finalità che potrebbe eventualmente essere assicurata con altre norme), essa appare incostituzionale per violazione del limite previsto dall’art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, perché prevedendo un limite assoluto ed inderogabile alla celebrazione e registrazione di matrimoni nei quali anche uno solo dei nubendi sia sprovvisto di un valido titolo di soggiorno impedisce l’esercizio del diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, diritti garantiti dall’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) e dall’art. 23, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881). Tale ragionamento è stato riconosciuto anche dal Tribunale costituzionale francese con il parere dd. 26.11.2003 (paragrafi 95 – 96) emesso in relazione ad un simile disegno di legge presentato dal governo francese e poi ritirato.

Il parere del Consiglio Costituzionale francese

A.S.G.I. – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione