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Circolare del Ministero dell’Interno n. 553 del 9 febbraio 2007

Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dai nuovi paesi in ingresso nell’Unione Europea: Romania e Bulgaria

Ai Sigg. Prefetti
loro sedi

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d’Aosta
Aosta

E p.c:

Al Gabinetto del Ministro
sede

Al Dipartimento p.s.
sede

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
Roma

Al Ministero della Solidarietà Sociale
Direzione generale dell’Immigrazione
Roma

Al Ministero degli Affari Esteri d.g.i.e.p.m.
Roma

Oggetto: Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dai nuovi paesi in ingresso nell’Unione Europea: Romania e Bulgaria.

Di seguito alle circolari n.1 e 2 emanate congiuntamente con il Ministero della solidarietà Sociale, concernenti la posizione di soggiorno dei cittadini bulgari e rumeni ed in considerazione delle problematiche sollevate in tema di assistenza sanitaria a favore dei predetti cittadini, si forniscono, al riguardo, i seguenti chiarimenti in materia connessi con il passaggio al regime comunitario.
In particolare i neocomunitari che sono già iscritti al Servizio Sanitario Nazionale conserveranno il diritto acquisito; coloro che, invece, regolarizzeranno la propria posizione lavorativa attraverso la richiesta di un carta di soggiorno per lavoro potranno iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, mentre gli altri usufruiranno del servizio sanitario del paese di origine secondo la normativa comunitaria (Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72).
Permangono, tuttavia, sul territorio nazionale cittadini provenienti da tali Paesi che non sono in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale in Italia o nel Paese di origine e che, fino al 31 dicembre 2006 hanno usufruito delle prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, assicurate agli stranieri irregolari dall’art. 35 del T.U. sull’Immigrazione (decreto legislativo 286/98) attraverso il rilascio del codice regionale STP (straniero temporaneamente presente).
Come è noto, per le prestazioni effettuate nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche i rimborsi alle aziende sanitarie ospedaliere sono a carico di questo Ministero e delle Prefetture, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 35.
Tanto premesso, si dispone che l’uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, debba essere prorogato, per l’anno in corso, ai cittadini Bulgari e Romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006 e siano privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l’esercizio di una attività lavorativa, di altro titolo per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Quanto sopra disposto trova fondamento nell’art. 1 comma 2 del citato T.U sull’Immigrazione che assicura l’applicazione delle norme in esso contenute anche ai cittadini comunitari nel caso in cui siano ad essi più favorevoli.
Si resta in attesa di una cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Morcone