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Come deve essere interpretata la disciplina relativa al pds per motivi di studio?

La disciplina generale prevede che il pds per motivi di studio, una volta rilasciato, (successivamente al visto d’ingresso per studio), possa essere rinnovato anno per anno a condizione che lo studente sostenga almeno due esami annuali. Precisamente l’art. 46, comma 4, del Regolamento di Attuazione (d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394) dispone che: “I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche”.

Lo stesso articolo prevede che si possa derogare alla predetta disposizione e, quindi, procedere al rinnovo anche nell’ipotesi in cui si sia sostenuto un solo esame, ma solo previa presentazione di idonea documentazione attestante gravi motivi di salute o di forza maggiore.

I rinnovi non possono, comunque, essere rilasciati per più di tre anni, oltre la durata del corso di studi (art. 46, comma 4 del Regolamento di attuazione) e, quindi, se si tratta di un corso legale di studi di quattro anni, si devono aggiungere agli stessi tre anni in più (4+3), per verificare la durata massima del pds che dovrà, pertanto, essere annualmente rinnovato, ma non oltre il settimo anno.

Per quanto riguarda la questione prospettata nel quesito, si deve precisare che l’interpretazione della norma appena evidenziata risulta essere abbastanza lineare e che dalla stessa discende che se questa persona è già stata ammessa al secondo anno di corso non potrà avere un rinnovo del pds per 4+3 anni, bensì, considerato che il suo corso di studi è di quattro anni, lo potrà avere per tre anni, ovvero quelli residui più, come sopra evidenziato, altri tre successivi.
Resta fermo il fatto che, come previsto sempre dall’art. 46, comma 4, del Regolamento di attuazione, “Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno”, quindi anche dopo i tre anni successivi la durata del corso legale di studi.
Si evidenzia che la norma appena menzionata precisa che il pds sarà “rinnovabile per un anno”, quasi a far supporre che, come previsto per il corso legale di studi, lo stesso possa essere prolungato oltre la durata prevista del corso, in questa ipotesi, post-laurea. Si precisa che l’interpretazione delle questure non è in tal senso univoca e non è il caso, in questa sede, di approfondire la questione.