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Decreto Flussi 2007 – Riassegnazione quote in favore delle conversioni da studio a lavoro

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Lo stanziamento di ulteriori quote d’ingresso per l’anno 2008, oltre a quelle per lavoro stagionale, assume un sapore quasi paradossale se si considera che le domande per l’anno 2007, a quasi un anno di distanza dall’emanazione dell’ultimo decreto flussi, ancora devono trovare risposta
I dati del Ministero dell’interno, risalenti alla prima metà del mese di settembre, ci dicono che solo circa il 40% delle domande ha trovato risposta. Il Ministero dell’Interno però tiene conto del dato più utile alla sua immagine ovvero il rilascio di nulla osta, non tenendo invece conto dei tempi molto lunghi di attesa presso i consolati italiani per il rilascio del visto d’ingresso.

Nel frattempo, il Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro ha diramato, in data 26 settembre 2008, la circolare n. 24, con la quale, sempre in relazione alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso per lavoratori extracomunitari per l’anno 2007 (quindi sempre con riferimento alle quote dell’anno 2007) riassegna, o meglio, rende utilizzabili, le quote non utilizzate e le destina in particolare alla possibilità, per coloro che sono in Italia regolarmente soggiornanti per motivi di studio, di ottenere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato.

Si tratta delle quote che erano state riservate nel decreto flussi alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che erano entrati in Italia per motivi di formazione professionale.
Queste quote, che avrebbero dovuto consentire al termine dei corsi di formazione professionale e delle relative attività di tirocinio, di convertire il permesso di soggiorno e quindi di stabilizzare l’inserimento lavorativo di coloro che erano entrati per svolgere attività formativa, sono state utilizzate solo in una minima parte, a causa della mancata attivazione o partecipazione a tirocini formativi e di orientamento in ambito regionale. In altre parole, le regioni hanno sinora utilizzato pochissimo la possibilità di organizzare corsi di formazione nell’ambito di progetti finalizzati al successivo inserimento lavorativo di lavoratori entrati appositamente per conseguire una formazione in settori del mercato del lavoro per i quali è richiesta evidentemente.
Ecco che queste quote destinate dal decreto flussi esclusivamente a questa categoria e quindi espressamente riservate sono state di fatto inutilizzate.

Finalmente, e forse ci si poteva pensare anche prima, il Ministero del Lavoro ritiene di rendere disponibili queste quote per consentirne l’utilizzo, ai soggiornanti per motivi di studio, per lo più per motivi di studio universitario.

L’art. 14 comma 5 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione prevede che sia possibile, per chi è titolare di un permesso di soggiorno per studio e non abbia completato gli studi universitari o post-laurea, convertire il permesso di soggiorno soltanto se vi sono posti disponibili per l’assunzione con contratto di lavoro. Con questo provvedimento le quote residue non utilizzate da parte dei titolari di permesso di soggiorno per attività formativa sono state messe a disposizione per ampliare le quote invece utilizzabili da parte di chi ha un permesso di soggiorno per studio che erano effettivamente in quantità un piuttosto ridotta , come del resto la generalità delle quote.

C’è quindi la possibilità di ampliare le opportunità di stabilizzazione per chi non è riuscito o non ha ancora concluso gli studi universitari o post-laurea e, nel frattempo però, ha reperito una regolare opportunità lavorativa.
Resta fermo quanto previsto, sempre del articolo 14 del Regolamento di attuazione, che invece chi completa gli studi, universitari o post-laurea, ha il diritto di convertire il permesso di soggiorno a prescindere dalla disponibilità di quote perché per costoro si prevede che il numero di conversioni di cui viene fatta richiesta nel corso dell’anno vada ad essere scomputato dalle quote che vengono emesse per l’anno successivo e, sia pure con una formulazione un po’ ellittica, consente, senza limiti numerici e quindi senza quote, la conversione del permesso di soggiorno per chi abbia ultimato gli studi.

Viceversa, per chi non ha ultimato gli studi, benché in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità, c’è la possibilità di conversione, quindi di stabilizzazione per motivi di lavoro, ma soltanto entro i limiti disponibili in base alle quote stanziate con il decreto flussi.

Chi è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può comunque anche svolgere una regolare attività lavorativa ma soltanto entro il limite di 1040 ore annue, un limite che corrisponde essenzialmente all’orario di lavoro previsto per il cosiddetto part-time orizzontale secondo una media di mezza giornata al giorno per 5 giorni alla settimana.

Naturalmente questo limite massimo di orario lavorativo può essere utilizzato nelle varie forme, sia in forma di part-time orizzontale sia in forma di part-time verticale, ma anche, nel silenzio della norma, mediante contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo pieno determinato che comunque abbiano una durata tale da non superare le 1040 ore annue. D’altra parte è pur vero che non vi è una sanzione specificamente prevista nella normativa in materia di immigrazione per l’eventualità in cui uno studente titolare di permesso di soggiorno per studio fosse scoperto a svolgere attività lavorativa oltre questo limite di 1040 ore annue. Questo vuoto non è mai stato colmato perché non si è mai verificato che la giurisprudenza abbia dovuto affrontare casi in cui si è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, o revocato il permesso di soggiorno, ad uno studente colpevole di aver lavorato più di 1040 ore annue.