Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il Tribunale non può dichiarare “irrilevanti” le ripetute torture subite in Libia dal richiedente asilo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23355 del 24 agosto 2021

La seconda sezione della Cassazione torna sulla rilevanza delle violenze che gran parte dei migranti subiscono in Libia. La vicenda, alla quale si applica, per effetto del principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle preleggi, la normativa sulla protezione umanitaria di cui all’art. 5 comma 6 del T.U. Immigrazione nel testo antecedente al “Decreto Salvini” riguarda un richiedente della Guinea Conakry.

Allontanatosi dal suo paese nel dicembre 2014 a seguito dell’epidemia di ebola, era da ultimo arrivato in Libia, subendo un sequestro a scopo di estorsione e sfruttamento lavorativo protrattosi per ben 15 mesi, e documentato nel giudizio di primo grado sia con un filmato giornalistico disponibile in rete nel quale si riconosce facilmente il ricorrente, sia con una serie di certificati medici descrittivi delle cicatrici conseguenti ai plurimi maltrattamenti subiti.

Maltrattamenti che venivano praticati facendo mordere i prigionieri da cani, seviziandoli con lame, frustandoli con tubi di gomma e sprangandoli sui talloni.

Il Tribunale di Venezia aveva preso atto delle lesioni subite, ma le aveva dichiarate irrilevanti “in assenza di conseguenze attuali sulla salute e sulla persona del ricorrente”.
La difesa impugnava il diniego lamentando, tra l’altro, la violazione o l’erronea applicazione di una norma di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/989; 2 lett h) bis del D. Lgs. 25/2008; 17 D. Lgs. 142/2015 e 8 commi 3 e 3 bis del D. Lgs. 25/2008. Ciò in quanto, a fronte delle documentate cicatrici, e delle dichiarazioni del ricorrente circa i postumi dolorosi delle medesime, e della circostanza di non aver potuto effettuare alcun controllo medico approfondito per assenza di risorse economiche personali, e per la mancata assistenza sanitaria da parte del centro accoglienza ospitante, il Tribunale aveva violato il dovere di collaborazione istruttoria omettendo di accertare, in concreto, le effettive conseguenze sul piano psicofisico, delle violenze subite in Libia.

La Corte ha accolto il motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto ad ogni altra questione, ed ha cassato la decisione impugnata “..per non aver considerato che il richiamato art. 2 lett h) bis del D.Lgs. 25/2008 (nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 142/15) definisce quali persone vulnerabili quelle per le quali è accertato che hanno subito torture o altre forme gravi di violenza (v. pure l’art. 17 del D.Lgs 25/2008)“, e rilevando ulteriormente che “.. il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale volta ad abbracciare situazioni in cui non puo’ disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (v. Cass. n. 13096 del 2019)“.
Rinvia quindi al tribunale di Venezia affinché accerti, in concreto, le effettive conseguenze, sul piano psicofisico, delle violenze subite in Libia dallo sfortunato ricorrente.

– Scarica l’ordinanza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23355 del 24 agosto 2021

Documenti allegati