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Mali – La situazione di violenza indiscriminata in tutto il Paese giustifica la concessione della protezione sussidiaria

Tribunale di Bari, decreto del 24 febbraio 2020

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale ecc., riconosce la protezione sussidiaria ad un richiedente asilo del Mali sulla base di una copiosa produzione di report sulla situazione del Paese.

(…) come chiarito dalla Corte di Giustizia nell’esaminare le questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (si vedano, in proposito, le sentenze 30.1.2014 n. 285; 17.2.2009, n. 465; nonché quelle emesse nella cause C-549/07; C-119/12), la protezione sussidiaria può essere concessa nel caso in cui l’esistenza di un conflitto armato interno induca a ritenere che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, tanto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
La minaccia di grave danno giustificante la protezione sussidiaria non è necessario che provenga dalla Stato, ben potendo provenire anche da “soggetti non statuali” se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio “non possono o non vogliono fornire protezione” adeguata ai sensi dell’art. 5, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 25873/2013).
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato nello Stato di ritorno può giustificare, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. n. 6503/2014)
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Tribunale di Bari, decreto del 24 febbraio 2020