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Mali – Protezione sussidiaria: si ritiene serio e concreto il pericolo del richiedente asilo di subire un danno grave alla vita o all’integrità fisica a causa del persistere di una situazione di violenza indiscriminata

Tribunale di Bologna, ordinanza del 30 settembre 2019

Un interessante provvedimento del Tribunale di Bologna (Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE) che riconosce la protezione sussidiaria ad un richiedente asilo maliano.
Il ricorrente ha affermato di aver lasciato il Paese per la povertà e miseria della sua famiglia, e teme in caso di rientro in Mali di tornare ad una condizione di estrema indigenza.
La Commissione Territoriale aveva rigettato la domanda in quanto fondata esclusivamente sulla precaria condizione economica senza poter così ritenere integrati i presupposti di alcuna forma di protezione internazionale. La Commissione aveva però omesso di fare un’attenta valutazione sul quadro complessivo della situazione del Paese.

Le fonti più recenti, infatti confermano “la persistenza dei violenti e preoccupanti scontri a livello locale per lo sfruttamento delle terre, scontri acuiti dalla grave siccità che ha colpito il Paese nelle ultime annate“.

In particolare viene presa dettagliatamente in esame anche la situazione del 2019: “In tempi più recenti si è assistito ad un progressivo deterioramento della situazione dalle zone settentrionali a quelle centrali e da queste a quelle meridionali“.

Il Collegio, ha quindi ritenuto, “in relazione alla regione di provenienza del ricorrente (ossia la regione di Segou), possano riscontrarsi i requisiti richiesti dall’art. 14 lett. c) D.L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria dovendosi ritenere serio e concreto il pericolo di subire un danno grave alla vita o all’integrità fisica a causa del persistere di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno idonea a porre in pericolo l’incolumità della popolazione civile per il solo fatto di essere presente sul territorio; con l’effetto che, in accoglimento della domanda proposta, deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria“.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 30 settembre 2019