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Marocco – La sincerità del racconto, la giovane età e l’eccellente percorso di integrazione giustificano la tutela umanitaria ai sensi degli artt. 2 Cost. e 8 Cedu

Tribunale di Bologna, ordinanza del 16 aprile 2018

Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un giovanissimo ragazzo marocchino il quale ha avuto una relazione sentimentale con una ragazza e ha dovuto lasciare il paese d’origine per le minacce subite dai familiari della fidanzata ed il quale ha intrapreso in Italia in pochissimo tempo un eccellente percorso di integrazione che gli ha permesso di imparare la lingua italiana e di reperire un lavoro a tempo indeterminato (è arrivato in Italia esattamente un anno fa e, vista la provenienza, la sua domanda è stata esaminata secondo la procedura accelerata; ciononostante la stessa Commissione territoriale non l’ha considerata manifestamente infondata).

Il Giudice bolognese gli ha riconosciuto la tutela umanitaria in quanto da un lato ha considerato il suo racconto sincero e veritiero:Il richiedente ha fornito un racconto sufficientemente dettagliato degli accadimenti; ha risposto puntualmente alle domande del Giudice ed ha presentato con tempestività la domanda di protezione; inoltre le sue dichiarazioni sono coerenti nelle diverse sedi in cui sono state rese e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche riguardanti il Marocco con particolare riferimento al divieto di avere rapporti sessuali prima del matrimonio”.
Dall’altro lato, il Tribunale di Bologna, richiamando la recente decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 4455/18, ha affermato: “Il ricorrente, di giovanissima età, nel nostro paese è stato in grado di reperire in breve tempo attività di lavoro a tempo indeterminato e di conseguire un buon livello di conoscenza della lingua italiana; ciò gli ha permesso di uscire volontariamente dal centro di accoglienza e di iniziare un nuovo percorso di vita che un’eventuale rimpatrio interromperebbe in maniere irrimediabile.
Si consideri altresì che la possibilità di avere e mantenere una attività lavorativa è strettamente connessa alla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo (art. 32 Costituzione).
La valutazione comparativa, richiesta dalla recente pronuncia della Cassazione, che impone di prendere in considerazione sia la situazione del paese dal quale il ricorrente si è allontanato e nel quale dovrebbe far rientro nonché il suo effettivo radicamento nel paese di accoglienza, suggerisce di soprassedere momentaneamente al rimpatrio.

La concessione della protezione umanitaria appare nel caso concreto, come misura idonea ad attuare la tutela dei diritti fondamentali inviolabili come previsti a livello nazionale dalla Costituzione ed a livello internazionale dalla dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.1.248 art.. 25 e dal Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e quello relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati in Itali con legge n.881/1977.
Si consideri anche la circostanza che il ricorrente con i proventi della sua attività riesce ad aiutare i genitori che si trovano in Marocco; tale situazione rimanda necessariamente alla previsione di cui all’art. 2 della Costituzione e all’art. 8 della Convezione europea dei diritti dell’uomo che tutela nello specifico il diritto alla vita privata e familiare.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 16 aprile 2018