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Minori – Un caso di diritto alla tutela familiare

Purtroppo com’è noto è sempre più diffusa la prassi, soprattutto nei posti di polizia e di frontiera aeroportuale, di disporre il provvedimento di espulsione in uscita, ovvero di espellere con relativo provvedimento amministrativo e con tutte le conseguenze che ne derivano (dieci anni di interdizione da tutta l’area Schengen), le persone che già se ne stanno andando “con le proprie gambe”, spontaneamente.
Si precisa che da un punto di vista strettamente giuridico, fintanto che la persona è in condizione irregolare di soggiorno, sia pure a un metro dal confine, è ancora possibile colpirla con un provvedimento di espulsione.
Da quanto appena esposto deriva che anche consigliando alla madre di affrontare il notevole disagio del viaggio per rientrare nel proprio paese insieme al figlio più piccolo (bisognoso di cure), ciò non avrebbe rappresentato comunque una garanzia di successiva regolarizzazione della situazione familiare attivando la normale procedura di ricongiungimento famigliare, proprio perché la madre avrebbe rischiato un provvedimento di espulsione già uscendo dall’Italia.
La situazione come appena descritta è stata presentata al Tribunale per i minorenni di Venezia, che ha adottato un provvedimento che, sia pure di carattere temporaneo, garantisce la possibilità di realizzare in maniera regolare una prospettiva di vita normale per questo nucleo famigliare.
In effetti il Tribunale per i minorenni di Venezia ha preso in considerazione il fatto che, da un lato non vi sono particolari circostanze ostative di impedimento all’ingresso o a godere di un soggiorno regolare nei riguardi della madre perché non è accusata o condannata per nessun tipo di reato, né è pericolosa per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico. D’altro canto si è anche considerata la situazione di gravissimo disagio che ne deriverebbe per i figli, quantomeno per il bambino più piccolo, che sarebbe costretto ad un viaggio faticoso che richiede anche misure di profilassi e vaccinazioni che possono essere deleterie per la sua salute.
E’ stato pure valutato che il padre è una persona che ha dimostrato di aver fatto tutto l’umanamente possibile per poter garantire alla propria famiglia un futuro sereno, percorrendo a tal fine la procedura di regolarizzazione, riuscendo a procurarsi con enormi sforzi un alloggio regolare con dimensioni adeguate alle esigenze del nucleo famigliare. Ecco che quindi sussisterebbero tutte le condizioni per la normale autorizzazione alla ricongiunzione famigliare, se non che la madre è qui in condizione irregolare.
Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha deciso perciò di autorizzare la madre al soggiorno in Italia per un anno con la conseguenza che ora la questura competente dovrà rilasciare un normale permesso di soggiorno per motivi famigliari (non mancherà, verosimilmente, di fare riferimento anche ai c.d. “motivi di giustizia”). Nel frattempo la madre potrà proseguire la normale procedura di autorizzazione alla ricongiunzione famigliare che le consentirà di transitare da una condizione di soggiorno provvisoria, sulla base appunto di un provvedimento eccezionale del Tribunale per i minorenni, ad una normale condizione di soggiorno per motivi di famiglia. È un percorso piuttosto tortuoso, ma è l’unico possibile. Peraltro, potrebbe non essere da escludere la possibilità di richiedere direttamente, anziché il nulla osta alla ricongiunzione familiare di cui all’art.29 T.U., la conversione di cui all’art.30, comma 1 lett.c).

Da un punto di vista pratico possiamo dire che buona parte dei casi che vengono rappresentati al Tribunale per i minorenni (alla condizione di dimostrare l’esistenza di tutte le circostanze utili per una valutazione), vengono presi positivamente in esame.
Nel caso specifico la situazione del nucleo famigliare era anche all’attenzione dei Servizi Sociali che non hanno mancato di confermare – con apposita e circostanziata relazione descrittiva – la situazione di affidabilità dell’intero nucleo famigliare, rafforzando in tal modo il convincimento positivo del Tribunale.
In particolare poi, come si ricava dal dispositivo del provvedimento di autorizzazione al soggiorno in Italia, il Tribunale nel precisare la durata di un anno del permesso di soggiorno, non ha mancato di prevedere che lo stesso debba essere comunicato a cura della cancelleria, sia alla rappresentanza diplomatica interessata quindi all’autorità consolare della Nigeria (anche per quel che può riguardare le necessità di rinnovo del passaporto o di altri documenti), sia al questore della competente provincia per il rilascio del un permesso di soggiorno, che si specifica potrà consentire anche lo svolgimento di regolare attività lavorativa da parte della madre.

È una specificazione che si poteva forse considerare superflua, ma necessariamente e giustamente scrupolosa, proprio perché il permesso di soggiorno che è stato concesso, sia pure in via eccezionale, è pur sempre di natura assimilata al permesso di soggiorno per coesione famigliare che, in quanto tale, consente anche lo svolgimento di regolare attività lavorativa.