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Nel supremo interesse del minore i genitori sono autorizzati alla permanenza in Italia ed a svolgere attività lavorativa

Tribunale dei Minorenni di Taranto, decreto del 10 aprile 2017

Photo credit: Angelo Aprile

Pubblichiamo un decreto del Tribunale per i Minorenni di Taranto nel quale ricorrono le condizioni di cui all’articolo art. 31. terzo comma D.Lgs. n. 286/98, che prevede nell’esclusivo interesse del minore la permanenza in Italia dei genitori.
Considerato che è concessa la possibilità al Tribunale dei Minori di derogare a qualsiasi altra disposizione del Testo Unico n.286/98 nell’assoluta preminenza che viene riconosciuta allo sviluppo psicofisico del minore rispetto alle esigenze di ordine pubblico […], nel caso in esame l’espulsione dei ricorrenti provocherebbe un traumatico distacco dalla figure genitoriali. Al tempo stesso anche l’ipotesi di allontanamento dal territorio dello Stato per seguire i genitori, considerata l’età della minorenne, la sua integrazione scolastica, la rete amicale, l’inserimento nel territorio e le cure sanitarie alle quali è sottoposta, risulterebbe altrettanto traumatica.
Il Tribunale, infine, ha valutato positivamente lo sforzo giornaliero del padre nel recuperare piccoli lavoretti, “effettivamente teso al positivo processo di integrazione”, riconoscendo ad entrambi i genitori un permesso di assistenza minore della durata di 3 anni che consente di svolgere attività lavorativa (art. 2 comma 6 D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5), ma non può essere convertito in pds per motivi di lavoro.

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Tribunale dei Minorenni di Taranto, decreto del 10 aprile 2017