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Nigeria – Diritto alla salute del richiedente asilo e riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Bari, decreto del 20 ottobre 2019

Il tribunale di Bari, sezione immigrazione, ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria ad un cittadino proveniente dalla Nigeria avente gravi problemi di salute.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa promossa avverso il diniego emesso della Commissione Territoriale di Foggia sull’istanza di Protezione Internazionale, riconosceva la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che “preesiste” al suo riconoscimento, poiché trova origine nella propria peculiare condizione di deprivazione dei diritti umani patita dall’individuo nel Paese di origine (Cass. Civ. S.U nr. 19993/09 e Cass. civ. nr. 4455/18). Essa sentenzia così la certezza che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie prevista dalle convenzioni universali o regionali che prevedono, autorizzano ed impongono all’Italia di adottare misure di protezione e garanzia dei diritti umani fondamentali e che, a loro volta, trovano espressione nella Carta Costituzionale. Ciò nella prospettiva che i “seri motivi di carattere umanitario” che limitano il potere di revocare o rifiutare il rilascio di un documento di soggiorno non appaiono stigmatizzati dalla normativa in materia e pertanto, essi possono essere ragionevolmente desunti anche nelle condizioni di salute dello straniero, quale diritto assoluto meritevole di protezione, da cui è deducibile che lo stesso subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

Pertanto è stata decretata la prevalenza di valutazione delle patologie ampiamente documentate nel corso del giudizio che richiedono controlli periodici di carattere specialistico; cure che non sarebbero assicurati nel Paese di provenienza in cui il sistema sanitario è scadente, l’epidemie mietono continuamente vittime, il diritto alla salute è garantito solo a coloro che appartengono a classi economicamente avvantaggiate e non di certo al cittadino medio.

Alla luce di quanto argomentato, considerata che la situazione sanitaria del Paese di provenienza non potrebbe supportare la necessità di cure di cui ha bisogno il ricorrente, il Tribunale ha giustamente accolto la richiesta di tutela dello stesso, precisando che non può ritenersi preclusa, alla stregua della disciplina dettata all’art. 1 al co. 9 del Decreto sicurezza, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni pregresse legittimanti la concessione della protezione umanitaria quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato.

La Corte, così, riteneva che il ricorrente avesse provato la propria vulnerabilità attraverso il deposito della numerosa documentazione attestante la grave condizione di salute in cui versa, poichè la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri a rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona che ne integrano la dignità.

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Tribunale di Bari, decreto del 20 ottobre 2019