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Nigeria – Lo status di rifugiato deve sempre tutelare le donne vittime di tratta

Tribunale di Venezia, ordinanza del 27 luglio 2018

Photo credit: Johonathan Hyams per StC

Nel valutare il ricorso nell’ordinanza del Tribunale di Venezia (Sez. Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale…), soffermandosi sul concetto di vulnerabilità, atto a determinare se vi sono i requisiti per concedere lo status di rifugiato, si evidenzia che :

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l’art. 19 del d.lgs. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di “persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali“.

Prosegue poi l’analisi del caso non solo attraverso la ricostruzione fatta dalla ricorrente ma anche mediante delle fonti accreditate (EASO-COI Nigeria Sex Trafficking of Women 2015) che descrivono come sia diffuso e strutturato il fenomeno della tratta.

Dalle fonti si apprende, infatti, che la migrazione delle donne dalla Nigeria all’Europa per lavorare nella prostituzione continua dalla fine degli anni ’80. Negli anni ’90, soprattutto Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove gli «sponsor» e le «madame» coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all’Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l’arrivo in Europa, somme finanziate con l’attività di prostituzione.
Entrando più nello specifico, le aree in cui vengono maggiormente reclutate le donne sono Edo State (sia Benin City ma anche le zone rurali attorno alla città), Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia. L’età media delle donne reclutate varia tra i 17 e i 28 anni.
La tratta delle donne dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa, funziona grazie ad una rete gerarchica e ben funzionante caratterizzata da diverse cellule presenti sia nel paese d’origine, in quelli di transito che in quelli di destinazione. Queste cellule sono indipendenti ma sono ben collegate.
All’interno del network vi sono diverse persone che lavorano con ruoli ben definiti (madams, coloro che organizzano il viaggio in Europa, coloro che finanziano il viaggio, coloro che preparano i documenti falsi etc). Il ruolo fondamentale è sicuramente volto dalle madams. Le madams sono presenti sia in Nigeria che nel paese di destinazione. Sono loro, spesso che pagano il viaggio e sono loro che organizzano il lavoro nella prostituzione nel paese di destinazione. Inoltre sono loro che stabiliscono quando le ragazze hanno finito di pagare il loro debito e sono libere.
Si ritiene che la vittima di tratta abbia diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Ed invero la persecuzione relativa al sesso è una forma distinta di persecuzione che può propriamente ricadere all’interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale “gruppo sociale”.

Importante, infine, segnalare che la richiedente, dopo una iniziale reticenza a raccontare quanto le fosse accaduto durante il suo viaggio, ha raccontato la sua storia personale durante i colloqui con gli psicologi dell’Unità di Crisi e di Valutazione nell’ambito del Progetto Antitratta.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 27 luglio 2018