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Nuove norme in materia di stupefacenti: con la detenzione per uso personale a rischio il permesso di soggiorno

Un commento a cura dell’avv. Paolo Cognini

di Avv. Paolo Cognini

Fino all’entrata in vigore del legge di conversione del D.L. 272/05, contente modifiche al Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti, il consumo personale di sostanze stupefacenti, quale illecito amministrativo, non era contemplato nè come elemento ostativo nè come elemento di valutazione ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Un riferimento ad eventuali sanzioni sul permesso di soggiorno, in caso di detenzione per uso personale, era unicamente contenuto nel previgente art.75, co.1, del D.p.r. 309/90 (Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti), ma si trattava di sanzioni amministrative limitate al permesso di soggiorno per turismo, consistenti nella sospensione del permesso (o nel divieto di conseguirlo) per un periodo compreso tra i due ed i quattro mesi (da uno a tre mesi, in caso di detenzione di sostanze "leggere").

L’art.75 del D.p.r. 309/90 è stato profondamente modificato dal D.L. 272/05. Nel testo novellato non solo viene mantenuta la già prevista sanzione amministrativa della sospensione del permesso di soggiorno turistico (per un periodo che nel testo vigente va da un mese ad un anno senza alcuna differenziazione basata sulla tipologia delle sostanze), ma viene inserito un ulteriore comma, il numero 8, ai sensi del quale la detenzione per uso personale posta in essere "...da straniero maggiorenne", determina l’ulteriore conseguenza per cui "... gli organi di polizia ne riferiscono... al questore... per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno".

Si tratta di una previsione normativa che avrà gravi conseguenze. Se è vero, infatti, che il testo di legge non fa della detenzione per uso personale un motivo automatico di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, è altrettanto vero, però, che ne fa un apprezzabile indice di valutazione, rimesso, con un ampio margine di discrezionalità, alla decisione del Questore. E’ facile immaginare, d’altra parte, che il legislatore abbia evitato di qualificare la detenzione personale quale motivo automaticamente ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno al fine di sottrarsi delle inevitabili eccezioni di incostituzionalità che il disposto normativo avrebbe suscitato. Eccezioni che, tuttavia, dovranno comunque essere sollevate considerata l’evidente disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano che il nuovo art.75, co.8, introduce: a fronte di una medesima condotta, infatti, le conseguenze a carico del cittadino non comunitario si prospettano estremamente più gravose e potenzialmente definitive (il mancato rinnovo del permesso di soggiorno determina conseguenze in alcun modo paragonabili alla temporanea sospensione della patente o del passaporto). In ogni caso, al di là dei probabili profili di incostituzionalità, possiamo sin da ora prevedere un ampio ricorso al nuovo art.75, co.8, D.p.r. 309/90 quale ulteriore strumento di pressione sul migrante e di precarizzazione del titolo di soggiorno.

E’ ipotizzabile, inoltre, che la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti finisca con l’essere trattata come motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno ogni qual volta sarà possibile contestare al migrante quella sorta di "detenzione personale aggravata" introdotta nel D.p.r. 309/90 dal nuovo articolo 75bis. Ai sensi del suddetto articolo, infatti, il Questore potrà adottare provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica (quali l’obbligo di presentarsi presso il locale ufficio di polizia, l’obbligo di rientro presso la propria abitazione secondo determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, ecc.) ogni qualvolta in base alle modalità o alle circostanze dell’uso delle sostanze ritenga che sussista un pericolo per la sicurezza pubblica ed il consumatore risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle norme sulla circolazione stradale o risulti già condannato o sanzionato per precedenti violazioni al T.U. in materia di sostanze stupefacenti.

Oltre alle problematiche che la nuova disciplina del consumo personale, quale illecito amministrativo, determina sul permesso di soggiorno, prima di concludere vanno inoltre evidenziate le gravissime ripercussioni sui rinnovi dei permessi di soggiorno che l’attuale disciplina degli stupefacenti andrà a determinare attraverso l’abnorme ampliamento dei confini dell’ illecito penale. Vale la pena di ricordare, infatti, che per effetto della legge Bossi-Fini le eventuali condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono stati inseriti tra i motivi ostativi all’ingresso nel territorio italiano (e, di conseguenza, tra quelli ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno).

[ 17 marzo 2006 ]
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Permesso di soggiorno, Rinnovo permesso di soggiorno

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