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Regolamento Dublino e competenza dell’Italia a valutare la domanda di protezione internazionale

Tre ordinanze del Tribunale di Genova di ottobre 2019

Tre decisioni del mese scorso che hanno ritenuto la competenza dell’Italia a valutare la domanda di protezione internazionale. I ricorrenti, tutti pakistani, erano passati in precedenza uno dalla Francia e due dalla Slovenia.

Il Tribunale di Genova ha affermato che il termine di sei mesi, previsto dall’art.29 del Reg. UE 604/13, per effettuare il trasferimento dallo Stato membro dove il richiedente si trova (e che ha richiesto determinarsi la competenza ai sensi del Regolamento Dublino) allo Stato dichiaratosi competente decorre da quanto è stata fornita la disponibilità alla presa in carico e deve intendersi spirato qualora non sia intervenuto l’effettivo trasferimento. La mera notifica del provvedimento che ha disposto il trasferimento non vale quindi a far considerare rispettato il termine semestrale.

– Scarica i decreti:
1_Tribunale di Genova, decreto dell’8 ottobre 2019
2_Tribunale di Genova, decreto del 22 ottobre 2019
3_Tribunale di Genova, decreto del 22 ottobre 2019