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Rinnovo del permesso di soggiorno – Legittimo anche se il rapporto originario non era stato comunicato all’INPS e non vi sono buste paga

a cura dell'Avv. Giuseppe Onorato

Con ordinanza cautelare 83/2011 del 17.2.2011, a seguito della camera di consiglio del giorno precedente, il TAR Sardegna, ha accolto l’istanza cautelare del ricorso n. 12/2011 presentato dal sig. ISLAM Nur rappresentato dall’avv. Giuseppe Onorato del Foro di Sassari al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorrente era infatti entrato in Italia nel 2007 con regolare visto per lavoro subordinato a seguito di nulla osta rilasciato dallo SUI di Savona, si era poi presentato al datore di lavoro e con questi allo SUI dove era stato quindi sottoscritto il contratto di soggiorno, a ciò aveva fatto seguito un’istanza di permesso di soggiorno alla questura di Savona che l’aveva debitamente e tempestivamente rilasciato.
A causa di problemi nel puntuale pagamento del salario, il lavoratore aveva lasciato la Liguria per la Sardegna dove, pochi mesi dopo, nella primavera 2008, aveva stipulato altro contratto di lavoro subordinato presso una ditta in Alghero presso la quale aveva poi lavorato ininterrottamente sino all’attualità.

Nell’autunno 2009, alla scadenza, il lavoratore aveva presentato istanza di rinnovo presso la questura di Sassari che, dopo circa un anno, gliel’aveva negato in quanto egli non era stato in grado di produrre le buste paga del periodo trascorso in Liguria, non risultava effettuata la comunicazione di assunzione all’INPS, e la DPL di Savona dopo tre anni non era stata in grado di rintracciare il datore di lavoro. Il lavoratore aveva allora segnalato comunque la questione anche alla DPL di Savona per ciò che riguardava il versamento dei contributi. in quanto si trattava di un inadempimento imputabile al solo datore di lavoro e nel quale egli non aveva in alcun modo concorso. Egli, al momento dell’ingresso, non era a conoscenza della pratica delle “buste paga” né che il datore di lavoro fosse tenuto a dare all’INPS la comunicazione dell’assunzione. Disponeva peraltro di CUD e buste paga del lavoro in Sardegna. Aveva allora presentato ricorso al TAR Sardegna ritenendo ingiusta la decisione di rifiuto, fosse anche solo per il tempo trascorso dal suo ingresso (tre anni, di cui due passati con regolare contratto di lavoro continuativo), e perché la questura di Sassari aveva disposto il rigetto a circa un anno dall’istanza.
Il TAR Sardegna, seconda sezione, est. dott. Tito Aru, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Onorato di Sassari, ed ha ritenuto sin da questa fase che la questura di Sassari avesse agito illegittimamente nel rifiutare il rinnovo del titolo di soggiorno.
Osserva infatti il TAR Sardegna che dal combinato disposto dall’art. 5, comma 5, del D. Lvo 286/98 con gli articoli 22, comma 9 e 11 “il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essere negato sulla scorta della ragione indicata nel provvedimento senza prima far luogo ad un supplemento di istruttoria dal quale, come documentato in atti, sarebbe emersa la prospettata imputabilità al datore di lavoro della mancata stipulazione del contratto di lavoro e la sussistenza di rapporti di lavoro del sig. Islam, se pur con soggetto diverso”.

Come era stato infatti lamentato nel ricorso introduttivo, le pretese carenze documentali che la questura di Sassari addebitava illegittimamente al lavoratore erano invece da attribuirsi in via esclusiva al datore di lavoro di questi. La comunicazione all’INPS dell’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro è infatti onere esclusivo del datore di lavoro, così come l’elaborazione e consegna delle buste paga, competendo infatti al lavoratore solo l’obbligazione civilistica della messa a disposizione della propria attività lavorativa in favore del datore di lavoro.
Ad ogni buon conto, il disposto normativo richiamato conduce ad affermare che il permesso di soggiorno spetti comunque con la mera sottoscrizione del contratto di soggiorno (effetto previsto dal primo comma dell’art. 36 del dpr 394/99), e soprattutto pone in evidenza, come correttamente richiamato dal giudicante, che devono essere prese in considerazione anche le nuove evenienze così da valutare se si siano venute a verificare le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno, anche perché – come detto – alla perdita del posto di lavoro può ben far seguito il rilascio di un permesso di soggiorno di almeno sei mesi per ricerca occupazione.
Inoltre, non è certo passato inosservato al Giudice amministrativo sardo che il nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato fu rilasciato al datore di lavoro solo dopo che lo SUI di Savona, la Direzione Provinciale del Lavoro e la questura di Savona, avevano condotto un’istruttoria certamente attenta sul datore di lavoro in questione, così che non può essere dubitato – come invece fatto dalla questura di Sassari – che il datore di lavoro esistesse effettivamente sin dal momento della stipula del contratto di soggiorno.

Ordinanza del Tar Sardegna n. 83 del 17 febbraio 2011