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Ripristino misure accoglienza: illegittimo il silenzio della Prefettura di Padova. Il TAR la obbliga a rispondere entro 30 giorni

T.A.R. per il Veneto, sentenza del 11 novembre 2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto parzialmente il ricorso presentato a tutela di una richiedente protezione internazionale che chiedeva il ripristino delle misure di accoglienza ex art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015.

Preliminarmente, il Tar ha immediatamente disposto, in sede di delibazione dell’istanza di misura cautelare monocratica, la tutela provvisoria con affidamento temporaneo ad una struttura di accoglienza, cui è succeduta un’ordinanza di conferma, da parte del Collegio, di detta tutela provvisoria, così da garantire l’applicazione delle misure di accoglienza nelle more del procedimento. Il Tar ha, di poi, ritenuto di accogliere il ricorso in relazione alla domanda diretta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura, nonché in relazione alla conseguente domanda di condanna al rilascio di un provvedimento espresso, precisando che l’accoglimento è limitato “alla fissazione dell’obbligo di provvedere in capo alla Prefettura medesima, restando in capo ad essa ogni decisione alla fondatezza della pretesa sostanziale vantata dalla ricorrente”.
Con specifico riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, il giudice amministrativo ha ritenuto di non poter considerare, nel caso di specie, del tutto consumata la discrezionalità in capo all’Autorità, in relazione alle valutazioni ad essa spettanti ascrivibili alla fattispecie di cui all’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, non configurandosi, per l’effetto, la previsione ex art. 31, comma 3 del CPA.
Pertanto, la Prefettura dovrà pronunciarsi entro 30 giorni con un motivato provvedimento espresso entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione.
Inoltre, il Tar ha ritenuto di accogliere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato “atteso che, nei confronti dello straniero rifugiato o richiedente protezione internazionale, non appare realmente esigibile che il medesimo entri in contatto con la Autorità del Paese di provenienza per richiedere la certificazione di cui all’art. 79 del.d.p.r.m.115/2002, fermo restando che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell’istanza al Collegio”.
Si auspica, da ultimo, che la Prefettura di Padova decida di ripristinare le misure di accoglienza e che decida in tal senso nell’ambito del territorio patavino.