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Sanatoria 2009 – I benefici possono essere estesi anche a chi pur non avendo presentato la domanda, ma avendo i requisiti, si è visto negare il rilascio del permesso di soggiorno

Il caso di una cittadina straniera che aveva ottenuto il nulla osta flussi 2008 ma colpita da precedente provvedimento di espulsione

Il provvedimento in esame è di straordinaria importanza per quanto riguarda l’estensione dei benefici della legge 102/2009, la cosiddetta sanatoria colf e badanti a quanti, in poisizione irregolare di soggiorno avessero beneficiato di un precedente decreto flussi ma successivamente abbiano visto negato il loro diritto di soggiorno.

Con l’Ordinanza n. del il Consiglio di Stato sez ha sospeso gli effetti di una sentenza del Tar Veneto che a sua volta affermava la legittimità del diniego del rilascio del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Vicenza.

Il caso riguarda una cittadina moldava che, dopo aver presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del rilascio del nulla osta ai sensi del decreto flussi 2008, si era vista rifiutare il rilascio del documento per il rilievo, da parte della Questura, dell’esistenza di una precedente espulsione a suo carico sotto un nome diverso.

Secondo il Tar Veneto il ricorso avverso il provvedimento della Questura di Vicenza, motivato in base all’esistenza, in un successivo momento, della possibilità offerta dalla legge 102/2009 di regolarizzare la posizione di irregolarità, e sul possesso dei requisiti per potervi accedere, è stato rigettato “considerato che la ricorrente è rientrata nel territorio nazionale dopo un provvedimento di espulsione, con altro alias, senza l’apposito nulla osta e prima che decorresse un periodo di almeno 10 anni; ritenuto quindi che, ai sensi dell’art. 13 co. 13 dlgs. 286/98, l’Amministrazione fosse vincolata al diniego, senza che neppure potesse valutare gli elementi sopravvenuti ex art. 5, co. 5 dlgs citato, conformemente al dominante orientamento giurisprudenziale”.

Ma diversamente da quanto affermato nelle motivazioni del Tar Veneto, la norma non prevede alcuna dichiarazione a pena di inammissibilità all’emersione colf badanti.

Riassumendo, secondo la parte ricorrente assistita dall’Avv Michele Grigenti, la mancata presentazione della dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno per sussistenza di nulla osta, non esclude il fatto che la ricorrente possieda tutti requisiti richiesti dall’art. 1 ter l. 102/2009, per beneficiare degli effetti da questa previsti, e ciò per i seguenti motivi:
– a) L’art. 1 ter l. 102/2009 sana le posizioni di colf e badanti che si trovano “comunque presenti nel territorio nazionale, fino alla data del 30.06.2009, da almeno tre mesi”
– b) L’art. 1 ter co. 2 recita:” i datori possono presentare dichiarazione…” non devono poichè non vi è correlata alcuna sanzione di inammissibilità agli effetti della norma;
– c) L’art. 1 ter co. 5 recita:” la dichiarazione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta flussi 2007 e 2008” nel caso dell’odierna ricorrente, era stato già rilasciato il nulla osta al lavoro domestico.

La storia menzionata, così come sostenuto nel ricorso nasce nel 2008, a seguito del decreto flussi D.P.C.M del 3 dicembre 2008, relativo la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri non stagionali nel territorio dello Stato.

Come noto il sistema dei flussi di ingresso, si basa sul principio che il datore di lavoro deve chiedere l’assunzione del lavoratore straniero che si trova ancora all’estero, in modo di consentirgli attraverso il nulla osta (che viene spedito al lavoratore all’estero) di convertire il nulla osta in visto di ingresso per motivi di lavoro.

Inoltre la Questura di Vicenza, unica Questura in Italia, riusciva ad identificare in via telematica, attraverso i “chek – in” degli aeroporti veneti, le “badanti” extracomunitarie in uscita dal territorio dello Stato Italiano, con in mano il nulla osta al lavoro per venire in Italia.

Dunque tutte queste migliaia di lavoratrici domestiche, sarebbero dovute essere espulse o comunque gli sarebbe dovuto rifiutare il permesso, perché già irregolarmente presenti prima del nulla osta, nel territorio dello Stato.
A questo punto, vi furono numerosissime proteste delle associazioni di categoria e delle famiglie imprenditoriali note e meno note, che “volevano” la loro badante che seguiva l’anziano o la persona disabile in famiglia. La Questura di Vicenza, a seguito delle pesanti proteste, pone un quesito al Ministro Maroni, il quale risponde al quesito attraverso circolare riservata agli uffici della Questura, (lo scrivente non può avere copia e all’epoca veniva negato l’accesso ai fascicoli) autorizzando il rilascio del permesso di soggiorno per i flussi “2008.”

Tale prassi veniva riportata in motivazione anche dal G.d.P. di Vicenza (all. 18).
Lo spirito e la ratio della norma richiamata e proprio quello di consentire la regolarizzazione delle assistenti alle famiglie, sanando eventuali espulsioni amministrative precedenti al nulla osta.

Perché diciamolo a chiare lettere: nessuno sarebbe disposto ad accogliere in casa una collaboratrice domestica extracomunitaria assunta “a distanza” ( che lavora, dorme in casa e accudisce i parenti bisognosi e non autosufficienti) senza mai averla vista né tanto meno conosciuta. Nulla impedisce di ritenere che tutte le badanti e colf assunte presso le famiglie venete, erano già presenti nel territorio nazionale irregolarmente, per poi costruire un rapporto fiduciario tale con le famiglie ospitanti da farsi assumere attraverso i flussi.
E’ una verità scomoda ma è una verità.

La ricorrente rientra proprio nei flussi 2008, avendo ottenuto nulla osta proprio in quell’anno.

Per questi motivi la parte ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento del TAR Veneto, ottenendo una decisione positiva da parte del Consiglio di Stato che, accogliendo l’istanza non si è però addentrato nella questione rimandando al giudizio di merito.

Sentenza del Consiglio di Stato (sez terza) n. 1939 del 6 maggio 2011