Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

a cura dell'Avv. Giuseppe Onorato

Sanatoria 2009 – I redditi del datore di lavoro prodotti all’estero vanno presi in considerazione nella valutazione dei requsiti

Ordinanza sospensiva dfel Tar Sardegna contro il rigetto di una istanza presentata da un datore di lavoro con redditi prodotti in Germania

Sanatoria 2009.
Il TAR Sardegna accoglie ricorso contro istanza rigettata in quanto lo SUI di Sassari non aveva ritenuto di considerare i redditi prodotti in Germania dal datore di lavoro tedesco.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Sassari aveva rigettato l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro tedesco di un cittadino marocchino sul presupposto che i redditi prodotti e dichiarati in Germania dal medesimo datore di lavoro non dovessero essere considerati ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della capacità reddituale del datore di lavoro.

Lo Sportello Unico aveva infatti reiteratamente affermato che i soli redditi utili ai fini della valutazione del detto requisito fossero quelli dichiarati in Italia e che, alla luce degli accertamenti svolti presso la locale Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro non aveva in Italia prodotto o dichiarato alcun reddito. Da ciò, e solo da ciò, lo Sportello Unico aveva fatto discendere l’adozione di un provvedimento negativo che il lavoratore aveva tempestivamente impugnato previa trasmissione, tra l’altro, al detto Ufficio, di una copia della dichiarazione dei redditi tedesca tradotta e legalizzata dall’autorità diplomatica competente.

Nel ricorso veniva lamentata, tra l’altro, un’evidente disparità di trattamento tra cittadini dell’Unione europea, anche in forza delle norme contenute nel Trattato di Lisbona modificativo dei Trattati dell’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’UE (ex Trattato CE), soprattutto sotto il profilo della disparità di trattamento e della discriminazione sulla base della nazionalità, con violazione dei diritti conseguenti alla cittadinanza europea da tempo istituita.

Con motivi aggiunti era stata altresì sollevata una questione di legittimità comunitaria e costituzionale per violazione dei detti principi e per quanto sancito nell’art. 117 Cost. secondo la formulazione avvenuta con la riforma del titolo V Cost.

Con l’ordinanza di sospensiva n. 587/10 nel ricorso n. 929/10 RG, il TAR Sardegna ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente lavoratore disponendo che lo Sportello Unico provvedesse ad un riesame della pratica di emersione prendendo evidentemente in considerazione, ai fini della definizione della stessa, il reddito prodotto e debitamente dichiarato in Germania dal datore di lavoro.

Ordinanza del Tar sardegna n. 587 del 14 dicembre 2010