Quando sussistono tutti gli elementi necessari all’accoglimento della domanda di emersione, la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno poiché tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura potrebbe essere successo qualcosa che rende inutile o comunque non più proficuo il rapporto di lavoro.
In caso di abbandono della procedura di emersione da parte del solo datore di lavoro, la procedura deve comunque essere definita con il rilascio in favore del lavoratore del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22,comma 11, T.U.Immigrazione, dovendosi invece intendere l’archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti.
Sanatoria 2009 – Il lavoratore straniero in fase di emersione ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di abbandono della procedura da parte del datore di lavoro
Sentenza del Tar Lombardia
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