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Sanatoria 2009 – Il parere negativo della Questura non è vincolante per lo Sportello Unico

Il Tar Campania rogetta un ricorso contro il parere proprio per il suo carattere non vincolante

Non sarebbe vincolante nei confronti dello Sportello Unico, che quindi avrebbe le “mani libere” in merito all’esito finale della procedura di emersione, il parere negativo emesso dalla Questura sul cittadino straniero.

Il Giudice ammministrativo di Napoli si è pronunciato su un ricorso proposto dallo straniero contro il parere negativo della Questura citato nel preavviso di rigetto inviato dallo Sportello unico ai senti dell’art 10bis della legge 241/90

Il Tribunale ha rigettato il ricorso proprio perché, secondo il giudice non sussisterebbe “alcun interesse all’impugnazione del parere Questorile” – proprio perché questo – “non attribuisce alcun valore vincolante al parere questorile che si configura, pertanto, quale atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva”.
Secondo il Tar Napoli, nel caso in specie, non essendo ancora stato emesso il rigetto definitivo, il provvedimento finale potrebbe ben discostarsi dal parere negativo proprio in virtù delle comunicazioni in risposta al preavviso di rigetto.

Il Tar Napoli ha sottolineato come la formulazione dell’art. 1 ter co. 7 del D.L. 78/2009 non attribuisca alcun carattere vincolante al parere questorile. Infatti, secondo il testo della legge “lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questurasull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3”;

Risulta abbastanza evidente l’eccezionalità della presente sentenza, alla luce del caso in specie, ancora non conclusosi con il provvedimento finale, e della interpretazione fornita del citato comma 7 della norma di emersione.

Lo stesso infatti, pur non attribuendo esplicitamente alcun potere vincolante al parere della Questura, tratta solamente il caso della positiva conclusione del procedimento che non può che essere tale una volta “acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi”.

L’interpretazione della norma copnforme alla prassi in uso, secondo la quale, lo Sportello Unico convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno solo una volta acquisito il parere della questurasull’insussistenza di motivi ostativi sarebbe, secondo il Tar Campania, non corretta

Sentenza del Tar Campania n. 28029 del 27 dicembre 2010