Nella prassi mi è capitato di veder rilasciare addirittura visti d’ingresso per “celebrazione matrimonio” nei confronti di persone che avevano già richiesto e ottenuto dall’estero – tramite la cancelleria del consolato italiano – le pubblicazioni di matrimonio in Italia. Come pure mi è capitato di veder rilasciare permessi di soggiorno provvisori (o “prolungamenti” di pds per turismo nei confronti di persone che a seguito dell’ingresso turistico avevano già ottenuto le pubblicazioni di matrimonio.
Tuttavia nulla di tutto ciò è previsto da alcuna norma di legge o, che mi risulti, da alcuna circolare ministeriale, sicché si tratta di autorizzazioni di fatto discrezionali, tali da non costituire un valido precedente che permetta di pretendere una identica soluzione del caso.
Di fatto, può verificarsi che vi sia un periodo “grigio” tra la scadenza del pds per turismo e la titolarità del diritto al soggiorno a seguito di celebrazione di matrimonio e instaurata convivenza con coniuge italiano (vedi art. 19 Testo Unico sull’immigrazione).
Certo, una volta verificatesi queste condizioni il rischio espulsione viene eliminato, ma non prima (il che non è affatto consolante) anche perché, sempre più spesso, ci giunge notizia di segnalazioni alla competente questura degli imminenti matrimoni, da parte di ufficiali di stato civile che vengono invitati a fare ciò in occasione delle pubblicazioni.
In realtà non esiste un obbligo legale di segnalazione alle questure e buona parte degli ufficiali di stato civile tralascia giustamente di farla, nonostante venga “caldamente” richiesta. Quindi sarà quantomeno opportuno verificare direttamente, presso il competente ufficio del luogo di residenza del coniuge italiano, quale sia la prassi di fatto seguita.
Può non essere indifferente a questo riguardo sapere che se da un lato le pubblicazioni vanno necessariamente effettuate presso la residenza del futuro coniuge, d’altro canto il matrimonio può essere validamente celebrato (con il rito concordatario ovvero in chiesa ma con validità ai fini civili oppure con rito civile) anche in altri luoghi dove magari vi sono sensibilità diverse….
Argomenti
Vedi anche
Cittadinanza per matrimonio. Errata inammissibilità della Prefettura per trasferimento all’estero e difficoltà ad esprimersi in italiano
Tribunale di Ancona, sentenza del 20 marzo 2024
Matrimonio del/della richiedente asilo in assenza di nulla osta: la Corte d’Appello annulla il provvedimento di rifiuto del Comune
Corte d'Appello di Torino, decreto del 4 novembre 2022
Ricongiungimento familiare: l’Ambasciata italiana a Colombo non può negare il visto sulla base di mere supposizioni
Tribunale di Roma, ordinanza del 24 aprile 2023